Art. 17.
(Compatibilita'  della  spesa in materia di contrattazione collettiva
                      nazionale ed integrativa)

   1.  Al  comma  3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  3,  l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e
dal  Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  previa  deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri  e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso  dell'accordo,  resta  in  ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello  Stato  alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
   2.  Dopo  l'articolo  40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
   "Art.   40-bis.  -  (Compatibilita'  della  spesa  in  materia  di
contrattazione  integrativa).  -  1. Per le amministrazioni pubbliche
indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono   a   verifiche   congiunte  in  merito  alle  implicazioni
finanziarie  complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo  metodologie  e  criteri  di riscontro anche a campione sui
contratti  integrativi  delle  singole  amministrazioni.  Resta fermo
quanto  previsto  dall'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
   2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6,  inviano  annualmente  specifiche  informazioni  sui  costi  della
contrattazione   integrativa   al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  che  predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di
rilevazione,  d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
   3.  Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1
e  2  evidenzino  costi  non  compatibili  con i vincoli di bilancio,
secondo  quanto  prescritto  dall'articolo  40,  comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
   4.  Tra  gli  enti  pubblici non economici di cui all'articolo 39,
comma  3-ter,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive
modificazioni,   si   intendono   ricompresi   anche  quelli  di  cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
 
             Note all'art. 17:
                 -  Il  testo  del  comma 3, dell'art. 47 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento    del    lavoroalle    dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente:
                 "3.   Raggiunta   l'ipotesi   di   accordo,   l'ARAN
          acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul
          testo  contrattuale  e  sugli,  oneri  finanziari diretti e
          indiretti  che  ne  conseguono  a  carico dei bilanci delle
          amministrazioni   interessate.   Il   comitato  di  settore
          esprime,  con  gli  effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
          proprio  parere  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione
          dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
          2,  il  parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  tramite  il  Ministro  per la funzione pubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri. Per le
          amministrazioni  di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
          ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
          settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
          esprime  attraverso  il  Ministro per la funzione pubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
          divergenza  nella valutazione degli oneri e ove il comitato
          di   settore   disponga   comunque  per  l'ulteriore  corso
          dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
          dello  Stato  alla  copertura  delle  spese derivanti dalle
          disposizioni   sulle   quali   il   Governo   ha  formulato
          osservazioni".
                 -  Il  testo  dell'art.  40  del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
                 "Art.   40   (Contratti   collettivi   nazionali   e
          integrativi).  -  1. La contrattazione collettiva si svolge
          su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
          relazioni sindacali.
                 2.   Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
          4,   sono   stabiliti   i   comparti  della  contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
          contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo sanitario quanto
          previsto  dall'art.  15 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502, e successive modificazioni ed integrazioni.
          Agli   accordi   che  definiscono  i  comparti  o  le  aree
          contrattuali  si applicano le procedure di cui all'art. 41,
          com  ma 6. Per le figure professionali che, in posizione di
          elevata  responsabilita',  svolgono  compiti di direzione o
          che   comportano   iscrizione   ad   albi   oppure  tecnico
          scientifici   e   di  ricerca,  sono  stabilite  discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
                 3.   La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in
          coerenza  con  il  settore privato, la durata dei contratti
          collettivi    nazionali   e   integrativi,   la   struttura
          contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
          nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale   e   riguardare   piu'   amministrazioni.  Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono essere applicate.
                 4.   Le  pubbliche  amministrazioni  adempiono  agli
          obblighi  assunti  con  i  contratti collettivi nazionali o
          integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
          assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
          ordinamenti".