Art. 17. 
 
  Gli impiegati che,  dopo  1'8  settembre  1943,  hanno  seguito  il
governo fascista o gli hanno prestato giuramento, o hanno collaborato
con esso, sono dispensati dal servizio. 
 
  Puo' essere loro inflitta  una  pena  disciplinare  minore  qualora
dimostrino di essersi trovati esposti a gravi minacce e pericoli  per
la persona propria o dei propri congiunti. 
 
  Possono andare esenti da ogni sanzione coloro  che  hanno  in  modo
efficace, con l'opera  propria,  aiutato  i  patrioti  e  danneggiata
l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano. 
 
  In ogni caso si  fara',  luogo  al  conguaglio  degli  assegni  che
sarebbero spettati e di quelli  effettivamente  percepiti;  ne'  sono
dovute le indennita' e le somme riscosse a causa del trasloco.