Art. 17.
                          Consigli di corso
  1.  Il  consiglio  di  facolta'  demanda  ai  consigli  di corso le
competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso di laurea,
di un corso di diploma universitario o analoghi.
  2.  Il/la preside nomina per ogni corso di studio un professore/una
professoressa  quale  responsabile del corso per un periodo di almeno
due anni.
  Il/la preside puo' inoltre nominare altri/e due docenti i/le quali,
insieme al/alla responsabile, formano il relativo consiglio di corso.
  3.  Il  consiglio di corso e' presieduto dal/dalla responsabile del
corso; alle sue sedute possono anche partecipare, con diritto di voto
consultivo,    non    piu'    di    due    studenti   del   corso   e
professionisti/professioniste del settore.