Art. 17.

            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in
contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del
circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del
circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le
emittenti  nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano
altresi'  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi
esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina  con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti
locali dal capo II del presente titolo.
  4.   Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle  violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.