Art. 17.

  L'esercizio  del  diritto  al  risarcimento del danno causato da un
incidente  nucleare  non e' proponibile dai danneggiati e loro aventi
causa   se   non   contro   l'esercente   l'impianto  nucleare  o  il
trasportatore  autorizzato  nei  casi  previsti dalla presente legge.
Sono  solidalmente  tenuti  anche  l'assicuratore o altra persona che
abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19.
  Gli  istituti  di  assicurazione  per  infortuni  sul  lavoro o per
assicurazione  contro le malattie professionali, nonche' gli istituti
di  assicurazione  per  le assicurazioni facoltative per i danni alle
persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna
azione  nei  confronti  dell'esercente  l'impianto  nucleare  e delle
persone  solidalmente  responsabili  con lo stesso ai sensi del primo
comma  per  essere  rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione
sociale  o  facoltativa  per  danno  cagionato a seguito di incidente
nucleare.
  Dal  risarcimento  dovuto  al  danneggiato  ai sensi della presente
legge  va comunque dedotto quanto corrispostogli per la assicurazione
sociale o facoltativa di cui al comma precedente.