(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 17)
                              Art. 17. 
                        Decennio esattoriale 

 
  Al  conferimento  delle  esattorie  si  provvede  di  decennio   in
decennio. 
  Fermo il disposto di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  14,  al
conferimento delle esattorie, che si rendano vacanti  nel  corso  del
decennio si provvede, per il restante periodo di questo,  secondo  le
norme dell'art. 34.