Art. 17.

  Alla  legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 e' aggiunto
il seguente articolo 41-quinquies:
  "Nei  Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma
di  fabbricazione  la  edificazione  a scopo residenziale e' soggetta
alle seguenti limitazioni:
    a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non puo'
superare  la  misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato
di  area  edificabile,  se  trattasi  di  edifici ricadenti in centri
abitati,  i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge  con  deliberazione  del
Consiglio  comunale  sentiti  il  Provveditorato regionale alle opere
pubbliche  e  la  Soprintendenza  competente, e di un decimo di metro
cubo  per  ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione
e' ubicata nelle altre parti del territorio;
    b) gli edifici non possono comprendere piu' di tre piani;
    c)  l'altezza  di  ogni  edificio  non puo' essere superiore alla
larghezza  degli  spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la
distanza  dagli  edifici vicini non puo' essere inferiore all'altezza
di ciascun fronte dell'edificio da costruire.
  Per  costruzioni  di  cui  alla  legge 30 dicembre 1960 n. 1676, il
Ministro  per  i  lavori  pubblici puo' disporre con proprio decreto,
sentito  il  Comitato  di  attuazione  del  piano  di  costruzione di
abitazioni  per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse
da quelle previste dal precedente comma.
  Le  superfici  coperte degli edifici e dei complessi produttivi non
possono superare un terzo dell'area di proprieta'.
  Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni
che  hanno  adottato  il  piano regolatore generale o il programma di
fabbricazione  fino  ad  un  anno  dalla  data  di  presentazione  al
Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o
il   programma   di   fabbricazione  sia  restituito  al  Comune,  le
limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova
trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.
  Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere
di  consolidamento  o  restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree
libere  sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore
generale.
  Nei  Comuni  dotati  di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione,  nelle  zone  in  cui siano consentite costruzioni per
volumi  superiori  a  tre  metri  cubi  per  metro  quadrato  di area
edificabile,  ovvero  siano  consentite altezze superiori a metri 25,
non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori
a  detti  limiti,  se  non  previa  approvazione  di  apposito  piano
particolareggiato  o  lottizzazione  convenzionata estesi alla intera
zona  e  contenenti  la  disposizione  planivolumetrica degli edifici
previsti nella zona stessa.
  Le  disposizioni  di  cui  ai commi primo, secondo, terzo, quarto e
sesto  hanno  applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della
presente  legge.  Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo
non  sono  prorogabili  e le costruzioni devono essere ultimate entro
due anni dalla data di inizio dei lavori.
  In  tutti  i  Comuni,  ai  fini della formazione di nuovi strumenti
urbanistici  o  della  revisione  di quelli esistenti, debbono essere
osservati  limiti  inderogabili  di densita' edilizia, di altezza, di
distanza  tra  i  fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi  tra  spazi
destinati   agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde, pubblico o a
parcheggi.
  I  limiti  e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti
per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori
pubblici  di  concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici. In sede di prima applicazione della
presente   legge,   tale   decreto   viene  emanato  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della medesima".