Art. 17. Bilanci degli enti L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato. I bilanci di previsione ed i programmi dell'attivita' annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono. In caso di mancata approvazione l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto. Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione. Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilita' del bilancio preventivo approvato comportano responsabilita' personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.