Art. 17.
                         Bilanci degli enti

  L'inizio  ed  il  termine  dell'esercizio  finanziario degli enti e
delle  istituzioni  coincidono  con  l'inizio ed il termine dell'anno
finanziario dello Stato.
  I  bilanci  di  previsione  ed  i programmi dell'attivita' annuale,
corredati  dalle  relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del
Collegio  dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione,
al  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo  entro il 31 maggio
dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.
  In  caso  di  mancata approvazione l'ente o l'istituzione provvede,
sulla  base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo
preventivo  e  di  un  nuovo  programma,  da inviare al Ministero del
turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.
  Il   bilancio   di   previsione   ha   esecuzione   soltanto   dopo
l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
  Le  variazioni  al  bilancio  di  previsione  sono  deliberate  dal
Consiglio   di   amministrazione  e  trasmesse,  entro  i  15  giorni
successivi,   al  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo,  per
l'approvazione.
  Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilita'
del   bilancio   preventivo   approvato   comportano  responsabilita'
personale   e   solidale  dei  singoli  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione,   con  esclusione  dei  consiglieri  assenti  e  dei
presenti  dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal
verbale  della  riunione  o  da una contestazione scritta del verbale
stesso.
  Il  bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione,
al  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo,  entro il 30 marzo
dell'anno  successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle
relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio  dei
revisori dei conti.
  Il  Ministro  per  il  turismo  e  per  lo  spettacolo,  sentita la
Commissione  centrale  per  la musica, provvede alla approvazione del
bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni
dal loro invio.