Art. 17. Scomputo delle ritenute d'acconto Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Se l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello della imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.