Art. 17.

  Dopo  l'entrata  in  vigore  del  regolamento  di esecuzione, fermo
restando  l'obbligo  della  licenza  edilizia  prevista dalla vigente
legge  urbanistica,  il  committente  di  edifici  di  cui al primo e
secondo  comma  dell'articolo  14  prima  dell'inizio dei lavori deve
depositare  al  competente  ufficio  comunale in allegato al progetto
esecutivo,  una  documentazione  idonea  a  dimostrare la rispondenza
delle  caratteristiche  di isolamento termico a quanto previsto dalla
presente legge e dal regolamento di esecuzione.
  Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati che saranno indicate
dal  regolamento di esecuzione, i comuni debbono procedere a verifica
della  conformita'  delle  opere  eseguite  alle norme della presente
legge  entro  sei  mesi  dalla  data  di  fine  lavori dichiarata dal
committente.  La  licenza  di  uso  o di abitabilita' non puo' essere
rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo.
  In  tutti  gli  altri  casi  il  progettista,  il  costruttore e il
direttore  dei  lavori  devono rilasciare una dichiarazione congiunta
con  la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica
sotto  la  propria responsabilita' la rispondenza dei lavori eseguiti
alla  documentazione  depositata  dal  committente  a norma del primo
comma.
  Tale  dichiarazione  e' necessaria per il rilascio della licenza di
uso o di abitabilita'.
  Il comune altresi' ha facolta' di procedere a verifica entro 5 anni
dalla  data  di fine lavori. La verifica puo' essere effettuata anche
su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile
e del conduttore.
  In   tutti   i   casi   il   comune  puo'  procedere  al  controllo
dell'osservanza  delle norme della presente legge sia in relazione al
progetto dei lavori sia in corso di esecuzione dei lavori stessi.
  In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il sindaco
puo' sospendere l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni
caso  informare  il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui
al  successivo  articolo  18. Puo' altresi' ordinare, quando cio' sia
possibile,  le  modifiche  necessarie  per  adeguare  l'edificio alle
caratteristiche previste.
  Il regolamento di esecuzione definira' il contenuto, le modalita' e
i   termini   per  la  presentazione  della  documentazione  e  della
dichiarazione  di  fine  lavori  e la procedura da seguire in caso di
introduzione di varianti al progetto originale.