Articolo 17 1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verra' stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati. 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficolta' che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto. 3. Qualora informazioni pertinenti siano gia' state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sara' necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sara' sufficiente un riferimento preciso alle informazioni gia' date.