Art. 17. Case di abitazione Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta. Agli alloggi cosi' assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.