Art. 17. 
Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei 
professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche  in
           Universita' o Istituti esteri o internazionali. 
 
  Al fine di  garantire  e  favorire  una  piena  commutabilita'  tra
insegnamento  e  ricerca,  il  rettore  puo',  con  proprio  decreto,
autorizzare il  professore  universitario  che  abbia  conseguito  la
nomina ad ordinario,  ovvero  la  conferma  in  ruolo  di  professore
associato, su sua domanda  e  sentito  il  consiglio  della  facolta'
interessata, a dedicarsi periodicamente  ad  esclusive  attivita'  di
ricerca scientifica in istituzioni  di  ricerca  italiane,  estere  e
internazionali complessivamente per non piu' di due  anni  accademici
in un decennio. 
  Nel concedere le autorizzazioni di  cui  al  precedente  comma,  il
rettore  dovra'  tener  conto   delle   esigenze   di   funzionamento
dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse  con
un  criterio  di  rotazione  tra  i  docenti  che  eventualmente   le
richiedano. 
  I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore  e
al consiglio, di facolta' con le modalita' di cui al successivo  art.
18. 
  I periodi di esclusiva attivita' scientifica,  anche  se  trascorsi
all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento
economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione. 
  Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni  di  studio  o  di
ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art.  10  della
legge 18 marzo 1958, n. 311. 
  Restano altresi'  ferme  le  vigenti  disposizioni  concernenti  il
collocamento a disposizione del Ministero  degli  affari  esteri  per
incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori
universitari di ruolo. 
  Il periodo trascorso all'estero  per  attivita'  di  ricerca  o  di
insegnamento e' utile anche per  il  conseguimento  del  triennio  di
straordinariato. 
  I professori che assumano insegnamenti o siano chiamati a  svolgere
attivita' scientifica nelle Universita'  dei  Paesi  della  Comunita'
europea, ovvero presso i centri o le  istituzioni  internazionali  di
ricerca  possono  essere  soggetti,  in  quanto   compatibile,   alla
normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti
o ricercatori di quelle istituzioni. 
  In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere
collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il  Ministro
del tesoro e degli affari esteri che disciplinera'  anche  il  regime
giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero. 
  In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio  ufficio
all'atto della cessazione del rapporto  con  l'Universita'  o  l'ente
estero o internazionale.