Art. 17.
      Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attivita'

  I  profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in
qualsiasi  comune  in  cui,  a  tal  fine,  stabiliscano  la  propria
residenza,   l'attivita'   artigianale,  commerciale,  industriale  e
professionale  gia'  legalmente esercitata per la durata di almeno un
anno  prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto
di  ottenere  da  parte  degli organi competenti l'autorizzazione, la
concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione
all'albo  relativamente all'attivita' corrispondente, anche in deroga
alle vigenti disposizioni legislative.
  Per   quanto  riguarda  la  ripresa  dell'attivita'  professionale,
l'iscrizione  all'albo  sara'  subordinata  al possesso dei necessari
requisiti subiettivi.
  Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni
o  dalla  data  del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della
presente  legge,  salvi  i  diversi  termini  previsti negli articoli
seguenti.
  Per  il  procedimento  di iscrizione agli albi e per le impugnative
avverso  i  dinieghi  si  applicano,  in quanto compatibili, le norme
attualmente in vigore.