ART. 17.
                          (Supplenze brevi)

  Negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria,  nei  licei
artistici  e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo
sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non piu' di sei
giorni,   anche  in  eccedenza  all'orario  settimanale  obbligatorio
d'insegnamento  di  18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974, n. 417, e sino ad un
massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.
  Le  ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite
secondo le disposizioni vigenti in materia.
  Il  preside  designa  il  docente, chiamato ai sensi del precedente
primo  comma  a  sostituire  il collega assente, ove possibile, tra i
docenti  della  medesima  classe o della medesima disciplina, tenendo
conto  dell'esigenza  di  assicurare  uniformita'  di  trattamento ai
docenti in servizio nella scuola.