ART. 17.

  Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo
12,  primo  comma,  il  tutore  possono  proporre  ricorso avverso il
provvedimento  sullo  stato  di  adottabilita'  dinanzi  allo  stesso
tribunale   che   lo   ha  pronunciato,  entro  trenta  giorni  dalla
notificazione.
  A  seguito  della  opposizione,  il  presidente del tribunale per i
minorenni  nomina  un curatore speciale al minore e fissa con decreto
l'udienza  di  comparizione  dinanzi  al  tribunale  da tenersi entro
trenta  giorni  dal  deposito del ricorso, disponendo la notifica del
decreto  di  comparizione  al  ricorrente ed al curatore speciale del
minore  nonche'  la  convocazione per l'udienza fissata delle persone
indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.
  All'udienza   fissata   il  tribunale  per  i  minorenni  sente  il
ricorrente, le persone convocate, nonche' quelle indicate dalle parti
e,  quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove
non   occorra  ulteriore  istruttoria,  decide  immediatamente  dando
lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata
in  cancelleria  entro  quindici  giorni dalla pronuncia e notificata
d'ufficio  nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e
al curatore speciale del minore.
  Avverso  la  sentenza  il  pubblico  ministero,  l'opponente  o  il
curatore  speciale  possono  con ricorso proporre impugnazione, entro
trenta  giorni  dalla  notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni
della  corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico
ministero  e,  ove  occorra,  le persone indicate nel penultimo comma
dell'articolo  15,  ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
  Avverso  la  sentenza  della corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione   per  violazione  di  legge  entro  trenta  giorni  dalla
notificazione.