ARTICOLO 17. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati, fino al 31 dicembre 1980, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. 2. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.