(TESTO UNICO-art. 17)
                              Art. 17. 
         (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 12) 
 
     Conservazione degli originali degli atti normativi statali 
 
  1. Gli originali delle  leggi,  dei  decreti  e  degli  altri  atti
inseriti nella Raccolta ufficiale sono  affidati  alla  custodia  del
Guardasigilli. 
  2. Questi, cessata la necessita' di ritenerli presso il  Ministero,
ne cura la consegna all'Archivio centrale dello Stato in Roma.