Art. 17. 
               Archivio dei contratti e banca di dati 
 
  1. E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e
degli accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati
in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi  contratti  entro
30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura. 
  2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti. 
  3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti  e  degli
accordi collettivi di lavoro deve consentire  la  loro  conservazione
nel tempo e la pubblica consultazione. I contenuti  dei  contratti  e
degli  accordi  collettivi  di  lavoro  vengono  memorizzati  secondo
criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro  e
della  previdenza  sociale   e   con   il   centro   elettronico   di
documentazione della Corte di cassazione, previa consultazione  delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
  4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati  sul  mercato  del
lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione e
aggiornamento concorrono gli enti pubblici che  compiono  rilevazioni
sulle suddette materie. 
  5. Il CNEL elabora, sulla base  dei  dati  e  della  documentazione
raccolta  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  i   rapporti   di   cui
all'articolo 10, lettera c). 
  6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere, del  Governo,
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di  lavoro
e degli  enti  ed  istituzioni  interessati,  quale  base  comune  di
riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.