ART. 17. 
                         (Invio in missione) 
 
  1.  Il  personale  inviato  in  missione  all'estero  per   periodi
superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo
sviluppo e tratto dalle seguenti categorie: 
    a) personale di  ruolo  dipendente  dalle  amministrazioni  dello
Stato, dagli enti locali, da enti  pubblici  non  economici  o  altro
personale di ruolo comandato presso  la  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo; 
    b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera e); 
    c) personale  assunto  dal  Ministero  degli  affari  esteri  con
contratto di diritto privato  a  tempo  determinato,  sulla  base  di
criteri fissati dal Comitato direzionale.