Art. 17.
  Il  burro  da  utilizzare  ai  sensi  del "regolamento" puo' essere
acquistato presso organismi di intervento di altri Stati  membri,  in
tal caso potra' essere importato:
   1)  burro tal quale che deve essere concentrato e/o trasformato in
premiscele e successivamente incorporato  in  alimenti  composti  per
animali;
   2) burro tal quale destinato ad essere denaturato;
   3)  burro concentrato puro o sottoforma di miscela di altri grassi
o premiscela destinati ad essere incorporati in alimenti composti.
  La  dogana  dove  viene  effettuata  l'importazione  -  di  seguito
denominata  "dogana"  -  sulla  base  delle   indicazioni   contenute
nell'esemplare  di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a
redigere un documento contenente i seguenti elementi:
   riferimento  al  regolamento comunitario da applicare (regolamento
CEE n. 2409/86);
   numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;
   descrizione  del  prodotto  con  indicazione  della voce doganale,
specificando se si tratti di burro tal quale o di  burro  concentrato
puro   o   sotto   forma  di  miscela  di  grassi  o  di  premiscela,
eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2  del
regolamento CEE n. 2409/86;
   numero   di   identificazione,   tipo,  marchi  e  qualita'  degli
imballaggi;
   peso netto della partita sdoganata;
   data  in  cui e' stata effettuata l'importazione con l'indicazione
della "dogana" e degli estremi della relativa bolletta doganale,  ivi
compresi quelli che individuano la ditta esportatrice ed importatrice
e lo stabilimento o il magazzino di destinazione;
   data  entro  la  quale  il  prodotto deve essere incorporato negli
alimenti composti per animali o denaturato.
  Copia   del   documento   redatto   dalla  "dogana"  sara'  inviata
all'A.I.M.A. e all'"organo di controllo" territorialmente  competente
in relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione.
  L'importatore   deve   tempestivamente  comunicare  all'"organo  di
controllo" di cui al comma  precedente  i  quantitativi  di  prodotto
importato ai sensi del "regolamento".
  L'"organo  di  controllo",  dopo  aver ricevuto copia del documento
doganale  di  cui  al  terzo  comma  del  presente  articolo,  dovra'
accertare  che  il prodotto in questione sia stato depositato e preso
in carico sul registro di magazzino dello stabilimento.
  L'"organo  di  controllo" dovra' provvedere a porre sotto controllo
il prodotto importato al fine di accertare che sia rispettata sia  la
destinazione  prescritta  dal  "regolamento"  che quanto disposto dal
presente articolo.
  Puo' inoltre verificarsi la spedizione di:
   burro  che  e' stato acquistato presso altri Paesi membri e che e'
stato concentrato e/o trasformato in premiscela o miscela  con  altri
grassi nel territorio della Repubblica italiana e destinato ad essere
incorporato negli alimenti composti in un altro  Stato  membro  della
Comunita'.
  In tal caso l'"organo di controllo", effettuati gli accertamenti di
cui al precedente art. 9, provvedera'  a  comunicare  tempestivamente
all'A.I.M.A.  e alla "dogana" previa restituzione alla medesima della
copia  del  documento   trasmesso   dalla   stessa   all'atto   della
nazionalizzazione   del   prodotto,  le  operazioni  che  sono  state
effettuate nel territorio della Repubblica italiana e i  quantitativi
di prodotto ottenuto.
  Nei   casi   di   inadempienza  la  comunicazione  dell'"organo  di
controllo" di cui al comma precedente dovra' essere integrata  con  i
dati riguardanti l'irregolarita' ed i quantitativi interessati.
  La "dogana" sulla base della comunicazione ricevuta dall'"organo di
controllo" provvedera', ai sensi  delle  disposizioni  contenute  nel
regolamento  CEE n. 1687/76, a redigere uno o piu' nuovi esemplari di
controllo (T5) in cui saranno indicati, nella casella 106, il  numero
di  serie  dell'esemplare originario e il nome della dogana che lo ha
rilasciato.
  L'originale  dell'esemplare  di controllo debitamente annotato, con
allegate le copie dei nuovi esemplari, sara' restituito senza indugio
all'ufficio  doganale  dello  Stato  membro  di  partenza  dopo  aver
accertato l'avvenuta utilizzazione del prodotto.
  Eventuali  irregolarita'  dovranno  essere  precisate nel documento
medesimo.
  La spedizione di burro concentrato puro o sotto forma di miscela di
grassi o delle premiscele attraverso  altre  dogane  potra'  avvenire
esclusivamente previo rilascio di nulla-osta da parte della "dogana".
  Le modalita' per il rilascio del nulla-osta saranno successivamente
impartite dall'amministrazione doganale con proprie disposizioni.