ART. 17. 
                    (Valore, finalita' e contenuti 
                         del piano di bacino) 
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di  settore  ed
e' lo strumento conoscitivo, normativo e  tecnico-operativo  mediante
il quale sono pianificate e programmate le azioni e  le  norme  d'uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del
suolo e la corretta  utilizzazione  delle  acque,  sulla  base  delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 
2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi  dell'articolo  81,  primo
comma, lettera a) del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato  nazionale  per
la  difesa  del  suolo.  Studi  ed  interventi  sono   condotti   con
particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta  valle
ed ai corsi d'acqua di fondavalle. 
3. Il piano di bacino persegue la finalita' indicate  all'articolo  3
ed, in particolare, contiene: 
a) in conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  il  quadro
conoscitivo organizzato  ad  aggiornato  del  sistema  fisico,  delle
utilizzazioni del territorio  previste  dagli  strumenti  urbanistici
comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi  al  bacino,
di cui al regio decreto-legge 30 dicembre  1923,  n.  3267,  ed  alle
leggi 1› giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno  1939,  n.  1497,  e  loro
successive modificazioni ed integrazioni: 
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema  fisico,  nonche'  delle  relative
cause; 
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque
e dei suoli; 
d) l'indicazione delle opere necessarie  distinte  in  funzione:  dei
pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del  dissesto;
del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico  o
di  riequilibrio  territoriale  nonche'  del  tempo  necessario   per
assicurare l'efficacia degli interventi; 
e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione  delle  risorse   idriche,
agrarie, forestali ed estrattive; 
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli  e  delle  opere
idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di  forestazione,
di  bonifica  idraulica,  di  stabilizzazione  e  consolidamento  dei
terreni e di ogni altra azione o norma d'uso  o  vincolo  finalizzati
alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; 
g) il proseguimento ed il completamento  delle  opere  indicate  alla
precedente lettera  f),  qualora  siano  gia'  state  intraprese  con
stanziamenti disposti da leggi  speciali  e  da  leggi  ordinarie  di
bilancio; 
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali
marini che sottendono il bacino idrografico; 
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra  ipotesi
di governo a gestione tra loro diverse, del rapporto  costi-benefici,
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i  principali
interventi previsti; 
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione  dei
materiali litoidi dal demanio fluviale,  lacuale  e  marittimo  e  le
relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in  funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali; 
m) l'indicazione delle zone da  assoggettare  a  speciali  vincoli  e
prescrizioni in rapporto alle specifiche  condizioni  idrogeologiche,
ai fini della conservazione del suolo, della tutela  dell'ambiente  e
della prevenzione contro presumibili effetti  dannosi  di  interventi
antropici; 
 n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il  versamento
nel terreno di  discariche  di  rifiuti  civili  ed  industriali  che
comunque  possano  incidere   sulle   qualita'   dei   corpi   idrici
superficiali e sotterranei; 
 o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza; 
 p)  il  rilievo  conoscitivo   delle   derivazioni   in   atto   con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate; 
 q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la  pesca,   la
navigazione od altre; 
 r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future  sia  per  le
derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie  d'impiego  e
secondo le quantita'; 
 s) le priorita' degli interventi ed il loro  organico  sviluppo  nel
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto. 
4. I piani di bacino  sono  coordinati  con  i  programmi  nazionali,
regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso  del  suolo.
Di conseguenza, le autorita' competenti, in  particolare,  provvedono
entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i
piani territoriali e i progammi regionali  previsti  dalla  legge  27
dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento  delle  acque  previsti
dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939,  n.
1497, e all'articolo 1- bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431;  i
piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge  8  luglio
1986, n. 349; i piani generali di bonifica. 
5. Le disposizioni del piano  di  bacino  approvato  hanno  carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni  ed  enti  pubblici,
nonche'  per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di   prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini
Ufficiali  dell'approvazione  del  piano  di  bacino,   emanano   ove
necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano  stesso
nel   settore   urbanistico.   Decorso   tale   termine,   gli   enti
territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti
a rispettarne le prescrizione nel settore  urbanistico.  Qualora  gli
enti predetti non provvedano  ad  adottare  i  necessari  adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi
dalla  pubblicazione   dell'approvazione   del   piano   di   bacino,
all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni. 
 
          Note all'art. 17:
          -  Il  primo  comma,  lettera  a),  dell'art. 81 del citato
          D.P.R. n.  616/1977 cosi' dispone:
          "Sono  di competenza dello Stato le funzioni amministrative
          concernenti:
           a)  l'identificazione,  nell'esercizio  della  funzione di
          indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della  legge
          n.  382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          articolazione  territoriale  degli  interventi di interesse
          statale  ed  alla  tutela  ambientale  ed   ecologica   del
          territorio nonche' alla difesa del suolo".
          -  Per  il  titolo n. 3267/1923 si veda nelle note all'art.
          10.
          -  La  legge  n.  1089/1939  concerne  la tutela delle cose
          d'interesse artistico.
          -  La  legge  n.  1497/1939  concerne  la  protezione delle
          bellezze naturali.
          -  La legge n. 984/1977 reca coordinamento degli interventi
          pubblici nei  settori  della  zootecnia,  della  protezione
          ortoflorofrutticola,  della forestazione, dell'irrigazione,
          delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura  e
          della utilizzazione dei terreni collinari e montani.
          -  Per  il  titolo  della legge n. 319/1976 si veda la nota
          all'art. 12.
          - Il D.P.R. n. 915/1982 reca attuazione delle direttive CEE
          n. 75/442 relativa ai  rifiuti,  n.  76/403  relativa  allo
          smaltimento  dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
          e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
          -  Il  testo  dell'art.  5  della citata legge n. 1497/1939
          cosi' recita:
          "Art. 5. - Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui
          ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il  Ministro
          per  l'educazione  nazionale  (ora Ministero della pubblica
          istruzione,  n.d.r.)  ha  facolta'  di  disporre  un  piano
          territoriale  paesistico,  da  redigersi  secondo  le norme
          dettate dal  regolamento  e  da  approvarsi  e  pubblicarsi
          insieme  con  l'elenco medesimo, al fine di impedire che le
          aree  di  quelle  localita'  siano   utilizzate   in   modo
          pregiudizievole alla bellezza panoramica.
          Il   detto   piano   se   compilato   successivamente  alla
          pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a  parte  mediante
          affissione  per  un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni
          interessati, e  una  copia  di  esso  e'  depositata  nella
          segreteria  dei  Comuni  stessi affinche' chiunque ne possa
          prendere visione.
          Contro  il piano territoriale paesistico gli interessati di
          cui all'art. 3, hanno facolta' di ricorrere nel  termine  e
          agli   effetti   di  cui  al  terzo  comma  del  precedente
          articolo".
          - L'art. 1- bis del D.L. n. 312/1985 cosi' dispone:
          "Art.  1-  bis.  -  Con  riferimento  ai  beni  e alle aree
          elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, come
          integrato al precedente articolo 1, le regioni sottopongono
          a  specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale
          il relativo  territorio  mediante  la  redazione  di  piani
          paesistici   o   di   piani   urbanistico-territoriali  con
          specifica   considerazione   dei   valori   paesistici   ed
          ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
          2.  Decorso  inutilmente  il  termine  di cui al precedente
          comma, il  Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali
          esercita  i  poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto
          del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
          Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 349/1986 (per il
          titolo si veda nelle note all'art. 5) e' il seguente:
          "Art.  7.  - Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti
          marittimi prospicienti caratterizzati da gravi  alterazioni
          degli  equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera
          o nel suolo, sono dichiarati "aree ad  elevato  rischio  di
          crisi ambientale".
          2.  La  dichiarazione  di  area ad elevato rischio di crisi
          ambientale e' deliberata dal  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta   del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  le
          regioni interessate.
          3.  Con  la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono
          individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento
          e   le   direttive   per  la  formazione  di  un  piano  di
          disinquinamento. Il  piano,  predisposto  d'intesa  con  le
          regioni   interessate   dal   Ministro   dell'ambiente,  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
          4.  Il  piano,  sulla  base  della ricognizione delle fonti
          inquinanti, dispone un programma,  anche  plueriennale,  di
          misure dirette:
           a)  alla  realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di
          impianti   ed   apparati   per    eliminare    o    ridurre
          l'inquinamento;
           b)  alla  vigilanza  sui tipi e modi di produzione e sulla
          utilizzazione dei dispositivi di eliminazione  o  riduzione
          dell'inquinamento.
          5.  Il  piano  definisce, per l'attuazione degli interventi
          previsti, il fabbisogno finanziario annuale  cui  si  fara'
          fronte  con  appositi  stanziamenti iscritti nello stato di
          previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con  le
          modalita'  di  cui  al  quattordicesimo  comma dell'art. 19
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
          6.  L'adozione  del  piano  ha  effetto di dichiarazione di
          pubblica utilita' e di urgenza  ed  indifferibilita'  delle
          opere in esso previste.
          7.   Ai   fini   dell'attuazione  del  piano,  il  Ministro
          dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da  parte
          delle  regioni  di obblighi espressamente previsti, sentita
          la regione interessata,  assegna  un  congruo  termine  per
          provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su
          conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".