ART. 17. (Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino) 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondavalle. 3. Il piano di bacino persegue la finalita' indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene: a) in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ad aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni: b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause; c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi; e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio; h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico; i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo a gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei; o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza; p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate; q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre; r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantita'; s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del dissesto. 4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i progammi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1- bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. 5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizione nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
Note all'art. 17: - Il primo comma, lettera a), dell'art. 81 del citato D.P.R. n. 616/1977 cosi' dispone: "Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo". - Per il titolo n. 3267/1923 si veda nelle note all'art. 10. - La legge n. 1089/1939 concerne la tutela delle cose d'interesse artistico. - La legge n. 1497/1939 concerne la protezione delle bellezze naturali. - La legge n. 984/1977 reca coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della protezione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione dei terreni collinari e montani. - Per il titolo della legge n. 319/1976 si veda la nota all'art. 12. - Il D.P.R. n. 915/1982 reca attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1497/1939 cosi' recita: "Art. 5. - Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale (ora Ministero della pubblica istruzione, n.d.r.) ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e' depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinche' chiunque ne possa prendere visione. Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facolta' di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo". - L'art. 1- bis del D.L. n. 312/1985 cosi' dispone: "Art. 1- bis. - Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato al precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 349/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5) e' il seguente: "Art. 7. - Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale". 2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e' deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. 3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. 4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche plueriennale, di misure dirette: a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento; b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento. 5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara' fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste. 7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".