Art. 17.
Permessi
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti casi da documentare debitamente:
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
decesso o documentata grave infermita' del coniuge o del
convivente, purche' la stabile convivenza risulti da certificazione
anagrafica, o di un parente entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni
all'anno per evento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8
marzo 2000, n. 53.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,
nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari, debitamente documentati.
Nei permessi di cui al presente comma rientra l'effettuazione di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da
gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi,
i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle
competenti autorita'.
3. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio che puo' essere richiesto
anche entro i trenta giorni successivi all'evento. In caso di
partecipazione ai corsi di formazione di ingresso, il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' richiedere il permesso
retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi
corsi.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il
congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di
servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le
indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che
non siano corrisposte per dodici mensilita'.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8
marzo 2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo
ordinario.
7. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione
ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di
permessi o congedi straordinari comunque denominati.
Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge
n. 584/1967, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 107/1990, e
l'art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001, che prevedono,
rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di
midollo osseo.
8. La durata dei permessi previsti dal presente articolo e'
corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per
il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In
caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva
del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore
individuale della banca delle ore del dipendente.
In sede di contrattazione integrativa potranno essere definite
modalita' diverse da quelle disciplinate dal presente comma.
Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto
concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre
comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere
dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero
in turni.