Art. 17.
                              Permessi

  1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti casi da documentare debitamente:
    partecipazione  a  concorsi  od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
    decesso   o  documentata  grave  infermita'  del  coniuge  o  del
convivente,  purche'  la stabile convivenza risulti da certificazione
anagrafica,  o  di  un  parente  entro  il  secondo  grado, anche non
convivente,  o  di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni
all'anno  per  evento,  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8
marzo 2000, n. 53.
  2.  A  domanda  del  dipendente  possono  inoltre  essere concessi,
nell'anno,  tre  giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari, debitamente documentati.
  Nei  permessi  di  cui al presente comma rientra l'effettuazione di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da
gravi  calamita'  naturali  che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento  della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi,
i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle
competenti autorita'.
  3.  Il  dipendente  ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi  in  occasione  del  matrimonio che puo' essere richiesto
anche  entro  i  trenta  giorni  successivi  all'evento.  In  caso di
partecipazione  ai  corsi di formazione di ingresso, il personale del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco puo' richiedere il permesso
retribuito  di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi
corsi.
  4.   I   permessi   dei  commi 1,  2  e  3  possono  essere  fruiti
cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il
congedo  ordinario  e  sono  valutati agli effetti dell'anzianita' di
servizio.
  5.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione  esclusi  i  compensi  per  il  lavoro straordinario, le
indennita'  connesse  a particolari condizioni di lavoro e quelle che
non siano corrisposte per dodici mensilita'.
  6.  I  permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8
marzo  2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite  fissato  dai  precedenti  commi e  non  riducono  il  congedo
ordinario.
  7.  Il  dipendente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano le
condizioni,  a  permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione
ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di
permessi o congedi straordinari comunque denominati.
  Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge
n.  584/1967, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 107/1990, e
l'art.   5,   comma   1,  della  legge  n.  52/2001,  che  prevedono,
rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di
midollo osseo.
  8.  La  durata  dei  permessi  previsti  dal  presente  articolo e'
corrispondente  alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per
il  personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In
caso  di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva
del  turno,  le  ore  eccedenti  vengono  scomputate  dal  monte  ore
individuale della banca delle ore del dipendente.
  In  sede  di  contrattazione  integrativa  potranno essere definite
modalita' diverse da quelle disciplinate dal presente comma.
  Il  permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto
concesso  allo  scopo  del  recupero  fisico  del  dipendente,  copre
comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere
dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero
in turni.