Art. 17. Permessi 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; decesso o documentata grave infermita' del coniuge o del convivente, purche' la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati. Nei permessi di cui al presente comma rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle competenti autorita'. 3. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che puo' essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi di formazione di ingresso, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' richiedere il permesso retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 7. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi straordinari comunque denominati. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge n. 584/1967, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 107/1990, e l'art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo. 8. La durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. In sede di contrattazione integrativa potranno essere definite modalita' diverse da quelle disciplinate dal presente comma. Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in turni.