Art. 17. 
                         (Aree metropolitane) 
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i  comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,
Napoli e gli  altri  comuni  i  cui  insediamenti  abbiano  con  essi
rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche,
ai servizi essenziali  alla  vita  sociale,  nonche'  alle  relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali. 
2. La regione procede alla  delimitazione  territoriale  di  ciascuna
area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro
un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. 
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di  una
provincia si procede alla nuova  delimitazione  delle  circoscrizioni
provinciali  o   all'istituzione   di   nuove   province   ai   sensi
dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di
una nuova provincia. 
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come  auttorita'
metropolitana  con  specifica  potesta'  statutaria  ed   assume   la
denominazione di "citta' metropolitana". 
5. In attuazione  dell'articolo  43  della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la  Sardegna),  la  regione
Sardegna puo'  con  legge  dare  attuazione  a  quanto  previsto  nel
presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.