Art. 17. 
  1. L'art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2435 (Pubblicazione del  bilancio).  -  Entro  trenta  giorni
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata  dalla  relazione
sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal  verbale
di  approvazione  dell'assemblea,   deve   essere,   a   cura   degli
amministratori,  depositata  presso  l'ufficio  del  registro   delle
imprese.  Dell'avvenuto  deposito  deve  essere  fatta  menzione  nel
Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata.". 
(IV Direttiva, articoli 47-50).