Articolo 17 Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinche' il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti: a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilita' sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29; b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo proventi da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali; c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo no minoritario; e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.