Art. 17. Flessibilita' nell'orario di lavoro 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei princi'pi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego: 1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche; 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario; 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento; 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge. Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".