Art. 17. 
                 Flessibilita' nell'orario di lavoro 
  1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni  iscritte  nei
registri di cui all'articolo 6,  per  poter  espletare  attivita'  di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita'
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 
  2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: 
  "Gli accordi sindacali disciplinano i  criteri  per  consentire  ai
lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la
loro opera volontaria e  gratuita  in  favore  di  organizzazioni  di
volontariato riconosciute  idonee  dalla  normativa  in  materia,  di
usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro
o    di    turnazioni,    compatibilmente    con     l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                            ANDREOTTI, Presidente del 
                                               Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
           Nota all'art. 17:
             -  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 93/1983 (Legge
          quadro  sul  pubblico  impiego),  come   modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.   3   (Disciplina   in   base   ad   accordi).   -
          Nell'osservanza dei princi'pi  di  cui  all'art.  97  della
          Costituzione  e  di  quanto previsto dal precedente art. 2,
          sono  disciplinati  con  i  procedimenti  e   gli   accordi
          contemplati  dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti
          aspetti dell'organizzazione del lavoro e  del  rapporto  di
          impiego:
              1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del
          trattamento   accessorio   per   servizi  che  si  prestano
          all'estero,  presso  le  rappresentanze  diplomatiche,  gli
          uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
              2)   i   criteri   per   l'organizzazione   del  lavoro
          nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art.  2,
          n. 1;
              3)  l'identificazione  delle  qualifiche funzionali, in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
              4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro  e
          le  altre  misure  volte  ad  assicurare l'efficienza degli
          uffici;
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto;
              6) il lavoro straordinario;
              7)  i   criteri   per   l'attuazione   degli   istituti
          concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
              8)  le procedure relative all'attuazione delle garanzie
          del personale;
              9) i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
          legge.
            Gli   accordi   sindacali   disciplinano  i  criteri  per
          consentire ai  lavoratori,  che  prestino  nell'ambito  del
          comune  di  abituale  dimora  la  loro  opera  volontaria e
          gratuita  in  favore  di  organizzazioni  di   volontariato
          riconosciute   idonee   dalla   normativa  in  materia,  di
          usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari
          di   lavoro   o   di   turnazioni,   compatibilmente    con
          l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".