ART. 17. Riserve naturali statali 1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalita' istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresi' indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono vietati in particolare: a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalita' stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.