Art. 17. 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Note all'art. 17: - Il testo degli articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana) e' il seguente: "Art. 8. - Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2) chi, avendo acquistata senza concorso di volonta' propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Puo' il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero; 3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio. La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)". "Art. 12. - I figli minori non emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio pero' dello straniero per nascita, divenuto cittadino, puo' entro l'anno dal raggiungimento della maggiore eta' o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potesta' o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno pero' loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potesta' o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potesta' muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto". (*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1988, n. 43 - 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonche' dell'art. 1, lettera b), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano gia' prestato servizio militare. - Il testo dell'art. 5 della legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall'art. 26 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5. - E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovra' optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore eta'". - Il testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia) e' il seguente: "Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorita' competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge".