Art. 17. 
                            (Allevamenti) 
  1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna
selvatica  a  scopo  alimentare,  di  ripopolamento,  ornamentale  ed
amatoriale. 
  2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per
la cinofilia italiana, dettano altresi' norme per gli allevamenti dei
cani da caccia. 
  3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1  sia  esercitato
dal titolare di un'impresa agricola, questi e' tenuto a dare semplice
comunicazione alla  competente  autorita'  provinciale  nel  rispetto
delle norme regionali. 
  4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a  scopo  di
ripopolamento, organizzato in forma  di  azienda  agricola,  singola,
consortile  o  cooperativa,  possono  consentire  al  titolare,   nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo  di  mammiferi
ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui all'articolo 13.