Art. 17. 
               Gruppi nazionali di ricerca scientifica 
  1.  Il  Servizio  nazionale  della  protezione   civile,   per   il
perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione  delle
varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di
ricerca scientifica. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca  scientifica
di cui al comma 1 del presente  articolo.  Con  apposite  convenzioni
pluriennali sono regolate le relative attivita'.