Art. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita'.