Art. 17. Prodotti soggetti ad accisa 1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi: a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione (1) con le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (a); b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55): 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri; 2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri; c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg (2): 1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg; d) gas metano (codice NC 2711 29 00): 1) per autotrazione: aliquota zero; 2) per combustione: usi civili (3) (4); usi industriali: lire 20 al mc (5). 2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente: a) i prodotti di cui al codice NC 2706; b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; c) i prodotti di cui al codice NC 2709; d) i prodotti di cui al codice NC 2710; e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale; f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; g) i prodotti di cui al codice NC 2715; h) i prodotti di cui al codice NC 2901; i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44; l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19; m) i prodotti di cui al codice NC 3811; n) i prodotti di cui al codice NC 3817. __________________ (1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 (b), e' dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1 gennaio 1994 ed in misura intera dal 1 gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali. (2) L'aliqota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V) inferiore a 21,2 centistokes. (3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (c). Dal 1 gennaio 1994 si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (a). (4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. (5) devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (d), anche se riforniscono utenze civili, e in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi, e nelle attivita' artigianali ed agricole. 3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; e' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. (( Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il biodiesel e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche meceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993 (e), ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potra' essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attivita' di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni (f). In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresi' esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1 gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalita' da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria. )) 4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 Celsius. 5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunita' europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992. 6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (g), per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio. 7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3. _________________ (a) Il testo dell'art. 18 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' il seguente: "Art. 18 (Modificazioni dell'accisa su prodotti petroliferi e gas metano). - 1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti: a) benzine aventi tenore di piombo superiore a 0.013 g per litro da lire 914.000 a lire 960.220 per 1.000 litri; b) benzine aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0.013 g per litro da lire 827.000 a lire 869.020 per 1.000 litri; c) oli da gas o gasolio da lire 625.620 a lire 676.040 per 1.000 litri; d) gas di petrolio liquefatti: per autotrazione da lire 477.420 a lire 515.240 per 1.000 kg; per combustione da lire 245.000 a lire 282.820 per 1.000 kg. 2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantita' superiore a 3.000 kg dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantita' superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10 sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777. 3. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure: a) usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire 12 a lire 50 al mc; b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da lire 77 a lire 115 al mc; c) altri usi civili: da lire 258 a lire 296 al mc. 4. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) lire 38 al mc per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 3; b) lire 202 al mc per gli altri usi civili. 5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai consumi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1994. 6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 16, comma 4, concernenti i numeri 24) e 39) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituiscono le disposizioni dell'art. 17, comma 1, lettere a), b), d), f) punti 1 e 2, g) punto 2 e relative note del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, e quelle dell'art. 36, comma 2, dello stesso decreto-legge nella parte concernente i medesimi numeri della predetta tabella A allegata al decreto n. 633 del 1972. 7. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. 8. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto concorre, nella misura di lire 150 miliardi per il 1994 e nella misura di lire 416 miliardi per il 1995, ad assicurare le maggiori entrate previste dall'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498". (b) L'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, sostituisce l'art. 9 del 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464 (Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile, nonche' delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti), con il seguente: "Art. 9. - L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e' dovuta, sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti: a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato; b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacita' minima di 10 metri cubi o da centraline di emissioni che servono almeno 100 utenze; c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano". (c) La legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas - Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), dispone, all'art. 11, che il gas metano usato come combustibile per usi civili, nei comuni rientrati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, e' esente dall'imposta di consumo. Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonche' in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile), convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dispone, all'art. 4, l'aumento da lire 40 a lire 77 al metro cubo dell'imposta di consumo sul gas-metano usato come combustibile. Il D.L. 7 marzo 1991, n. 68 (Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determi- nate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo), convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, dispone, all'art. 1, la diminuzione da lire 77 a lire 12 al metro cubo dell'imposta di consumo sul gas, metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986. Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dispone, all'art. 4, che l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' aumentata a lire 258 al metro cubo, ad esclusione dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, nei quali l'imposta e' dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo. Detti aumenti non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui. (d) Si riporta il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia: "2. il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita' tecnico, di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: a) (omissis); b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza". (e) Il regolamento (CEE) n. 334/1993 della Commissione del 15 febbraio 1993, recante modalita' d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati in primo luogo al comsumo umano o animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 31 del 22 aprile 1993. (f) Il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca: "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti". (g) Il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.