Art. 17.
  1. L'articolo 36 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 36  (Assunzioni).  -  1.  L'assunzione  agli  impieghi  nelle
amministrazioni pubbliche avviene:
    a)  per  concorso  pubblico  per esami, per titoli, per titoli ed
esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento  di
prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta;
    b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e
profili  per  le  quali  e'  richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo,  facendo  salvi  gli  eventuali   ulteriori   requisiti
prescritti per specifiche professionalita';
    c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di
cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.
  2.  Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con  modalita'  che ne
garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita'  e  la
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di
sistemi   automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
preselezione,  ed   a   selezioni   decentrate   per   circoscrizioni
territoriali.
  3.  Con  le  medesime  procedure  e modalita' di cui ai commi 1 e 2
viene reclutato il personale a  tempo  parziale,  ferme  restando  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117,  e  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.
  4.  Salvo  quanto  stabilito dall'art. 7, comma 6, e' fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche di costituire  rapporti  di  lavoro  a
tempo   determinato   per   prestazioni  superiori  a  tre  mesi.  La
disposizione  non  si  applica  al  personale  della  scuola,   delle
istituzioni   universitarie   e   degli   enti   di   ricerca   e  di
sperimentazione,    al    personale    militare    e     a     quello
dell'amministrazione  giudiziaria,  delle  Forze  di  polizia e delle
agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28  febbraio
1987, n. 56, nonche' al personale civile necessario per la formazione
del  personale  militare,  per gli accertamenti sanitari della leva e
per le strutture sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma  di
contratti  d'opera, effettuate in violazione del divieto, determinano
responsabilita' personali, patrimoniali e disciplinari  a  carico  di
chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto".
 
          Note all'art. 17:
             -  Le  categorie protette di cui al titolo I della legge
          n.   482/1968   (Disciplina   generale   delle   assunzioni
          obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le
          aziende private), sono le seguenti:   invalidi  di  guerra,
          militari  e  civili;  invalidi  per  servizio; invalidi del
          lavoro; invalidi civili, ciechi, sordomuti; orfani e vedove
          dei caduti in guerra  o  per  servizio  o  sul  lavoro;  ex
          tubercolitici, profughi.
             -  Il  D.P.C.M.  n.  117/1989 reca: "Norme regolamentari
          sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale".
             -  Il  D.P.C.M.  n.  127/1989,  reca:  "Costituzione  di
          rapporti lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della legge n.
          56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
             "Art. 24 (Istituzione delle agenzie per l'impiego). - 1.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentita la commissione centrale per l'impiego, le
          commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni
          interessate, e' istituita in  ogni  regione  l'agenzia  per
          l'impiego.   Essa   operando   in   coordinamento  con  gli
          osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i
          servizi  preposti  all'orientamento   e   alla   formazione
          professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di:
               a)  incentivare  l'incontro  tra domanda ed offerta di
          lavoro;
               b)  promuovere  iniziative   volte   ad   incrementare
          l'occupazione;
               c)  favorire  l'impiego  dei  soggetti piu' deboli nel
          mercato del lavoro;
               d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego
          ed ai competenti organi della regione proposte e  programmi
          di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare
          gli interventi dello Stato e della regione in materia.
             2.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          fissa   le   direttive   generali   per   lo    svolgimento
          dell'attivita'   delle   agenzie   per   l'impiego  per  il
          coordinamento tra le stesse nonche'  della  loro  attivita'
          con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro
          e  della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella
          sua qualita'  di  organo  tecnico  progettuale,  attua  gli
          indirizzi della commissione regionale, per l'impiego.
             3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, con propri decreti,
          sentite la commissione  centrale  e  quelle  regionali  per
          l'impiego,  nonche'  gli  organi  di  governo delle regioni
          interessate, determina la  struttura  ed  il  funzionamento
          delle  agenzie,  ne  nomina  i  direttori  e  fissa  sia il
          contingente di personale che, su  proposta  del  direttore,
          potra'  essere  assunto  con contratto a termine di diritto
          privato,  anche  a  tempo   parziale,   sia   il   relativo
          trattamento economico.  Il direttore e' scelto di norma tra
          il  personale della pubblica amministrazione in possesso di
          elevata  professionalita'  e  di   pluriennale   comprovata
          esperienza  nel campo delle politiche del lavoro; esso puo'
          essere    scelto    anche    tra     personale     estraneo
          all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e'
          assunto   con   contratto  di  diritto  privato  a  termine
          rinnovabile.
             4. Il Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro
          del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  determina
          annualmente il fabbisogno finanziario per il  funzionamento
          delle agenzie.
             5.   Presso   le   agenzie  puo'  essere  comandato,  su
          indicazione   del    direttore,    personale    da    altre
          amministrazioni  dello  Stato,  dagli  enti locali, da enti
          pubblici anche economici e dalle  universita',  restando  i
          relativi   oneri   a   carico   delle   amministrazioni  di
          provenienza.
             6.  Per lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per
          l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite
          dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli
          enti pubblici.
             7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  commissione centrale per
          l'impiego, la commissione regionale e gli organi di govermo
          della regione interessata, ha  facolta'  di  non  procedere
          alla  istituzione  della  agenzia  per  l'impiego in quelle
          regioni in cui si ritengano esistenti  analoghe  strutture,
          promosse  dalle  regioni, che siano idonee allo svolgimento
          delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
             8.  Nella  regione  Trentino-Alto   Adige   ai   compiti
          dell'agenzia  per l'impiego provvedono con proprie leggi le
          province autonome di Trento e di Bolzano".