Art. 17. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. 3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio. 4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresi' una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni. 5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 6. I revisori dei conti rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili.
Nota all'art. 17: - Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".