Art. 17. (Fornitura di prestazioni di lavoro e associazione del lavoro portuale) 1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle societa' o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro. 2. In ogni porto ove non siano costituite le societa' o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto. 3. Le associazioni di cui al comma 2 acquistano personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; ad esse si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile per le associazioni riconosciute, ad eccezione dell'articolo 17 del medesimo codice. Possono essere soci delle associazioni esclusivamente le imprese operanti nel porto. Le associazioni perseguono lo scopo di impiegare propri dipendenti per prestazioni temporanee da svolgere presso le imprese di cui all'articolo 16, nonche' di svolgere attivita' di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito portuale. Le associazioni sono soggette al controllo delle commissioni regionali per l'impiego anche avvalendosi dei poteri dell'Ispettorato del lavoro, sull'osservanza, nella fornitura di mere prestazioni di lavoro svolte in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, delle condizioni previste dalla presente legge e dai contatti ed accordi collettivi applicabili, nonche' sulle condizioni igieniche e di sicurezza in cui operano i lavoratori in tal modo impiegati. 4. Sono organi delle associazioni di cui al comma 2 e, a norma dello statuto, ne regolano l'attivita': a) l'assemblea dei soci; b) il comitato, eletto dall'assemblea dei soci; c) il direttore, nominato dal comitato. 5. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci, dando priorita' nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21. Ai dipendenti dell'associazione si applicano il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16, nonche' i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale, sono stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti durante le giornate in cui non sono impiegati presso imprese.
Nota all'art. 17: - La legge n. 1369/1960 reca: "Divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi". L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi, si applicano altresi' alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".