Art. 17. 
(Fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  e  associazione  del  lavoro
                              portuale) 
  1. Qualora il  personale  alle  dipendenze  delle  imprese  di  cui
all'articolo 16, ivi compreso il personale  impiegato  in  regime  di
mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23,  comma  3,  non  sia
sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le  imprese  stesse
possono richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge  23  ottobre
1960, n. 1369, alle societa' o alle cooperative di  cui  all'articolo
21,  comma  1,  lettera  b),  della  presente  legge,  il   personale
necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro. 
  2. In ogni  porto  ove  non  siano  costituite  le  societa'  o  le
cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita'
portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sentite le
commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione,  in
deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n.  1369,  di  una
associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del
traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto. 
  3. Le associazioni  di  cui  al  comma  2  acquistano  personalita'
giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice  civile;  ad  esse  si
applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo  II,
del codice civile per  le  associazioni  riconosciute,  ad  eccezione
dell'articolo 17 del  medesimo  codice.  Possono  essere  soci  delle
associazioni  esclusivamente  le  imprese  operanti  nel  porto.   Le
associazioni perseguono lo scopo di impiegare propri  dipendenti  per
prestazioni  temporanee  da  svolgere  presso  le  imprese   di   cui
all'articolo 16,  nonche'  di  svolgere  attivita'  di  formazione  e
riqualificazione professionale nell'ambito portuale. Le  associazioni
sono soggette al controllo delle commissioni regionali per  l'impiego
anche   avvalendosi   dei   poteri   dell'Ispettorato   del   lavoro,
sull'osservanza, nella fornitura di mere prestazioni di lavoro svolte
in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,  delle
condizioni previste dalla presente legge e dai  contatti  ed  accordi
collettivi applicabili,  nonche'  sulle  condizioni  igieniche  e  di
sicurezza in cui operano i lavoratori in tal modo impiegati. 
  4. Sono organi delle associazioni di cui al  comma  2  e,  a  norma
dello statuto, ne regolano l'attivita': 
   a) l'assemblea dei soci; 
   b) il comitato, eletto dall'assemblea dei soci; 
   c) il direttore, nominato dal comitato. 
  5. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente  di
lavoratori portuali determinato quantitativamente e  qualitativamente
dall'assemblea dei soci, dando priorita' nelle assunzioni a personale
che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione
degli articoli 20 e 21. Ai dipendenti dell'associazione si  applicano
il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di  cui
all'articolo 16,  nonche'  i  relativi  trattamenti  previdenziali  e
assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale,  sono
stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti  durante
le giornate in cui non sono impiegati presso imprese. 
 
          Nota all'art. 17:
             -   La   legge   n.   1369/1960   reca:   "Divieto    di
          intermediazione   nelle   prestazioni  di  lavoro  e  nuova
          disciplina dell'impiego di mano d'opera  negli  appalti  di
          opere e di servizi". L'art. 1 cosi' recita:
             "Art.  1.  -  E' vietato all'imprenditore di affidare in
          appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a
          societa' cooperative, l'esecuzione di mere  prestazioni  di
          lavoro  mediante impiego di manodopera assunta e retribuita
          dall'appaltatore o  dall'intermediario,  qualunque  sia  la
          natura  dell'opera  o  del  servizio  cui le prestazioni si
          riferiscono.
             E' altresi'  vietato  all'imprenditore  di  affidare  ad
          intermediari,  siano  questi  dipendenti,  terzi o societa'
          anche se cooperative, lavori  da  eseguirsi  a  cottimo  da
          prestatori   di   opere   assunti   e  retribuiti  da  tali
          intermediari.
             E' considerato appalto di  mere  prestazioni  di  lavoro
          ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di
          opere  o  di  servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali,
          macchine   ed   attrezzature    fornite    dall'appaltante,
          quand'anche  per  il loro uso venga corrisposto un compenso
          all'appaltante.
             Le  disposizioni  dei  precedenti  commi,  si  applicano
          altresi'  alle  aziende  dello Stato ed agli Enti pubblici,
          anche se gestiti in forma autonoma, salvo  quanto  disposto
          dal successivo art. 8.
             I  prestatori  di  lavoro,  occupati  in  violazione dei
          divieti posti dal presente articolo,  sono  considerati,  a
          tutti  gli  effetti,  alle dipendenze dell'imprenditore che
          effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".