Art. 17. 
                    Determinazione dei distretti 
 
  1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto  dei  seguenti
criteri: 
   a)  il  distretto  scolastico  deve  corrispondere  ad  un  ambito
territoriale subprovinciale e ad  una  popolazione  non  superiore  a
100.000 abitanti. Puo'  estendersi  fino  a  200.000  nelle  zone  di
intensa  urbanizzazione.  Nessun  distretto  scolastico  puo'   avere
estensione maggiore della  provincia.  In  casi  eccezionali,  di  un
distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti  parte
di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovra', di
regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi  di
scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti
e dei conservatori di musica; 
    b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento
alle caratteristiche  sociali,  economiche  e  culturali  della  zona
interessata, nonche'  alla  distribuzione  della  popolazione,  delle
infrastrutture,  di  altri  organismi  e  servizi,  con   particolare
riferimento  a  quelli  sanitari  e  di  medicina  preventiva,   alle
comunicazioni  e  ai  trasporti,  tenendo  conto   della   espansione
urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico; 
    c) si deve evitare lo smembramento  del  territorio  comunale  in
distretti  diversi,  a  meno  che  non  esistano  i  presupposti  per
l'istituzione nello stesso comune di piu' distretti.