Articolo 17 Rallentamento 1. Nessun conducente di veicolo deve effettuare brusche frenate non richieste da motivi di sicurezza. 2. Ogni conducente, che intenda rallentare in modo notevole l'andatura del proprio veicolo deve, a meno che tale rallentamento sia determinato da un pericolo imminente, assicurarsi preliminarmente che puo' farlo senza pericolo ne' intralcio eccessivo per gli altri conducenti. Deve inoltre, salvo se si e' assicurato di non essere seguito da un veicolo o di non essere seguito che a una distanza considerevole, indicare la propria intenzione chiaramente e sufficientemente in anticipo, facendo con il braccio un segno appropriato; tuttavia tale disposizione non si applica se l'indicazione di rallentamento e' data dall'accensione sul veicolo delle luci di arresto indicate al paragrafo 31 dell'allegato 5 della presente Convenzione.