(Convenzione - art. 17)
    


                         Articolo 17
                        Rallentamento
1.    Nessun conducente di veicolo deve effettuare brusche frenate
non richieste da motivi di sicurezza.
2.    Ogni conducente, che intenda  rallentare  in  modo  notevole
l'andatura  del  proprio  veicolo deve, a meno che tale rallentamento
sia determinato da un pericolo imminente, assicurarsi preliminarmente
che puo' farlo senza pericolo ne' intralcio eccessivo per  gli  altri
conducenti.  Deve  inoltre,  salvo  se si e' assicurato di non essere
seguito da un veicolo o di non essere  seguito  che  a  una  distanza
considerevole,   indicare   la   propria   intenzione  chiaramente  e
sufficientemente  in  anticipo,  facendo  con  il  braccio  un  segno
appropriato;   tuttavia   tale   disposizione   non   si  applica  se
l'indicazione di rallentamento e' data  dall'accensione  sul  veicolo
delle  luci di arresto indicate al paragrafo 31 dell'allegato 5 della
presente Convenzione.