ART. 17. 

 
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la
quale il protesto e'  stato  levato  e  non  abbia  subito  ulteriore
protesto ha  diritto  ad  ottenere,  trascorso  un  anno  dal  levato
protesto, la riabilitazione. 
2. La riabilitazione e' accordata  con  decreto  del  presidente  del
tribunale  su  istanza  dell'interessato  corredata   dai   documenti
giustificativi. 
3. Avverso il diniego di riabilitazione  il  debitore  puo'  proporre
reclamo, entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione,  alla  corte  di
appello che decide in camera di consiglio. 
4. Il decreto di riabilitazione  e'  pubblicato  nel  Bollettino  dei
protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da  chiunque
vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione. 
5.  Nelle  stesse  forme  di  cui  al  comma  4  e'   pubblicato   il
provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo. 
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto.