Art. 17.
                      Conservazione dei diritti
  1.  I  diritti  e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti
originari sono conservati quando le fondazioni:
    a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di
attivita' artistica opere di compositori nazionali;
    b)   abbiano   assunto   l'impegno  di  prevedere  incentivi  per
promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
    c)  abbiano  assunto l'impegno di coordinare la propria attivita'
con  quella  di  altri  enti  operanti  nel  settore delle esecuzioni
musicali;
    d)  abbiano  previsto  forme  di  incentivazione della produzione
musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.
  2.  Le  fondazioni  conservano  i  diritti,  le  attribuzioni  e le
situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In
particolare,  le  fondazioni  conservano  il  diritto  a  percepire i
contributi   pubblici,   ivi   compresi  quelli  statali,  regionali,
provinciali    o    comunali,    spettanti   all'ente   prima   della
trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro
misura;  continuano  ad  utilizzare,  al  medesimo  titolo  dell'ente
originario,  i  locali  di  proprieta' comunale, o comunque pubblica,
attualmente  utilizzati;  conservano la qualificazione di particolare
importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.