Art. 17
                    (Appalti nei settori esclusi)
   1.  Il  comma  3  dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.158, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Ai  fini  della  richiesta di decisione di cui al comma 2, il
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato comunica
alla  Commissione  europea  le  misure  adottate affinche' i soggetti
appaltanti:
   a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza
nell'aggiudicare   appalti   di   lavori,  forniture  e  servizi,  in
particolare   per   quanto  riguarda  l'informazione  che  mettono  a
disposizione  delle  imprese  in  ordine  alle  proprie intenzioni di
stipulare appalti;
   b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa
stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.".
   2.  Il  comma 5, dell'articolo 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e' abrogato.
                               CAPO IV
Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote
                   di prodotto della coltivazione