Art. 17 (Appalti nei settori esclusi) 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinche' i soggetti appaltanti: a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti; b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.". 2. Il comma 5, dell'articolo 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' abrogato. CAPO IV Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione