Art. 17 
                              (Oggetto) 
 
  1. I contribuenti  titolari  di  partita  IVA  eseguono  versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e  delle  altre
somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali,
con eventuale compensazione dei crediti, dello  stesso  periodo,  nei
confronti dei medesimi soggetti,  risultanti  dalle  dichiarazioni  e
dalle denunce periodiche  presentate  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve
essere effettuata entro la data di presentazione della  dichiarazione
successiva. 
  2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e
i debiti relativi: 
    a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla  fonte  riscosse
mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo  3,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli
27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; 
    c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi   e
dell'imposta sul valore aggiunto; 
    d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    e) ai contributi previdenziali dovuti da  titolari  di  posizione
assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti
previdenziali, comprese le quote associative; 
    f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori
di  lavoro  e  dai  committenti  di  prestazioni  di   collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49,  comma  2,  lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali dovuti ai sensi del testo  unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 
    h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai  sensi
dell'articolo 20. 
 
          Nota all'art. 17: 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione 
          delle imposte sul reddito): 
            "Art. 3 (Riscossione mediante versamenti diretti).  -  1.
          Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: 
            1) le ritenute  alla  fonte  effettuate,  a  norma  degli
          articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  da  parte  di
          soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nel  primo   comma
          dell'art. 29 del predetto decreto e da  quelli  di  cui  al
          successivo comma del presente articolo; 
              2) (omissis); 
            3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche 
          dovuta in base alla dichiarazione annuale; 
              4) (omissis); 
            5) le ritenute alla fonte sui  dividendi  a  norma  degli
          articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 
            6) l'imposta locale sui  redditi  dovuta,  in  base  alla
          dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul  reddito
          delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di
          approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei
          mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. 
            Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di
          tesoreria provinciale dello Stato: 
            a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera
          dei deputati, del Senato e  della  Corte  costituzionale  a
          norma dell'art. 29, commi quarto e 
          quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); 
            b) le ritenute  operate  dalla  Banca  d'Italia  e  dalle
          aziende di credito a norma  dell'art.  11  della  legge  29
          dicembre 1962,  n.  1745,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'ultimo comma dell'art.  27  del  decreto  indicato  al
          primo comma, n. 1); 
            c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta  in
          base alla dichiarazione annuale, ad  esclusione  di  quella
          applicabile sui redditi soggetti a tassazione  separata  ai
          sensi  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; 
            d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di  cui
          all'art. 26, primo comma, del decreto indicato  al  n.  1),
          maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
            e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26,
          secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati  nel
          periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; 
            f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26,
          terzo e quinto comma, del decreto indicato al n. 1); 
            g) le ritenute alla fonte sui premi di  cui  all'art.  30
          del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo 
          d'imposta ancorche' non corrisposti; 
            h) le  ritenute  alla  fonte  operate  dalle  aziende  di
          credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 
          del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546". 
            - Per il testo degli articoli  27  e  74  del  D.P.R.  n.
          633/1972, si veda la nota all'art. 14. 
            - Per il testo dell'art. 33 del D.P.R.  n.  633/1972,  si
          veda la nota all'art. 11. 
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 143, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di 
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
            "143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro undici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, al fine di  semplificare  e  razionalizzare
          gli adempimenti dei contribuenti di ridurre  il  costo  del
          lavoro e il prelievo complessivo che grava sui  redditi  da
          lavoro autonomo e  di  impresa  minore,  nel  rispetto  dei
          principi costituzionali del concorso alle  spese  pubbliche
          in ragione della capacita'  contributiva  e  dell'autonomia
          politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o  piu'
          decreti  legislativi  contenenti  disposizioni,  anche   in
          materia di accertamento, di riscossione,  di  sanzioni,  di
          contenzioso    e    di    ordinamento    e    funzionamento
          dell'amministrazione   finanziaria   dello   Stato,   delle
          regioni, delle  province  autonome  e  degli  enti  locali,
          occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: 
          a)  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
          produttive e di una addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra
              lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione: 
            1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale  di
          cui all'art. 31 della legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  e
          successive modificazioni,  del  contributo  dello  0,2  per
          cento di cui  all'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  31
          dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma,  della
          legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di  contributo
          per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la  tubercolosi
          eccedente  quella  prevista  per  il  finanziamento   delle
          prestazioni economiche della predetta assicurazione di  cui
          all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
            2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo  III
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  ron
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
            3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e  di
          arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge  2
          marzo 1989, n. 66, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; 
            4)  della  tassa  sulla   concessione   governativa   per
          l'attribuzione del numero di partita IVA, di  cui  all'art.
          24 della tariffa allegata al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 
            5)  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,
          istituita con decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  novembre
          1992, n. 461; 
            b) revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
            c) previsione  di  una  disciplina  transitoria  volta  a
          garantire la graduale sostituzione del gettito dei  tributi
          soppressi e previsione di  meccanismi  perequativi  fra  le
          regioni  tesi  al  riequilibrio  degli  effetti  finanziari
          derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale
          di cui alla lettera a); 
            d) previsione  per  le  regioni  della  facolta'  di  non
          appliare le tasse sulle concessioni regionali; 
            e) revisione della disciplina degli altri tributi 
          locali e contemporanea abolizione: 
            1)  delle  tasse  sulla  concessione  comunale,  di   cui
          all'art. 8 del decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3; 
            2)  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche, di cui al capo II  del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge  16  maggio
          1970, n. 281; 
            3) della addizionale comunale e provinciale  sul  consumo
          della  energia  elettrica,   di   cui   all'art.   24   del
          decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 
            4) dell'imposta erariale di  trascrizione,  iscrizione  e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 
            5) dell'addizionale provinciale all'imposta  erariale  di
          trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, 
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
            f) revisione della  disciplina  relativa  all'imposta  di
          registro per gli atti di natura traslativa  o  dichiarativa
          aventi per oggetto veicoli  a  motore  da  sottoporre  alle
          formalita' di trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  al
          pubblico registro automobilistico; attribuzione  ai  comuni
          delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria
          e catastale in  relazione  agli  atti  di  trasferimento  a
          titolo   oneroso,   compresi   quelli   giudiziari,   della
          proprieta'  di  immobili  nonche'   quelli   traslativi   o
          costitutivi di diritti reali sugli stessi; 
            g) previsione di adeguate forme  di  finanziamento  delle
          citta' metropolitane di  cui  all'art.  18  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione  di  gettito
          di tributi regionali e locali  in  rapporto  alle  funzioni
          assorbite". 
            - Il D.P.R. 30  giugno  1965,  n.  1124,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13
          ottobre 1965, reca: "Testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali". 
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 49 del D.P.R.  n.
          917 del 1986: 
            "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. (Omissis). 
             2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
            a) i redditi derivanti dagli  uffici  di  amministratore,
          sindaco o revisore di societa', associazioni e  altri  enti
          con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione  a
          giornali,   riviste,   enciclopedie   e    simili,    dalla
          partecipazione a collegi e commissioni e da altri  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione  di
          attivita',  non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte   o
          professione esercitata dal contribuente ai sensi del  comma
          1, che pur avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario e continuativo senza impiego di mezzi  organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita; 
              b)-f) (omissis). 
             3. (Omissis)".