Art. 17.
            Disposizioni tributarie in materia di veicoli
          Criteri per la deduzione di spese per autoveicoli
  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986, n.  917,  dopo
l'articolo  121,  nel  titolo  IV, recante  disposizioni  comuni,  e'
inserito il seguente:
  "Art.  121-    bis (Limiti di  deduzione delle spese e  degli altri
componenti negativi  relativi a taluni  mezzi di trasporto  a motore,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni). - 1.    Le
spese e gli altri componenti  negativi relativi ai mezzi di trasporto
a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese,  arti  e  professioni,  ai  fini  della  determinazione  dei
relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
     a) per l'intero ammontare relativamente:
  1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto,
alle autovetture  ed  autocaravan,   di cui alle lettere  a) e m) del
comma  1 dell'articolo 54  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  ai ciclomotori  e motocicli   destinati ad   essere  utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa;
  2) ai  veicoli adibiti ad uso  pubblico o dati in  uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
  b) nella misura del 50  per cento relativamente alle autovetture ed
 autocaravan      ,  di cui alle citate lettere  dell'articolo 54 del
citato  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  ai  ciclomotori  e
motocicli il cui utilizzo e'  diverso da quello indicato alla lettera
a), n. 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati  dai   soggetti  esercenti  attivita'  di   agenzia  o  di
rappresentanza  di  commercio.  Nel  caso  di  esercizio  di  arti  e
professioni in forma individuale,  la deducibilita' e' ammessa, nella
suddetta misura del  50 per cento, limitatamente ad  un solo veicolo;
se l'attivita'  e' svolta da  societa' semplici e da  associazioni di
cui all'articolo  5, la deducibilita'  e' consentita soltanto  per un
veicolo per ogni  socio o associato. Non si tiene  conto: della parte
del  costo  di  acquisizione  che  eccede  lire  35  milioni  per  le
autovetture e gli  autocaravan,    lire 8 milioni  per  i  motocicli,
lire  4   milioni  per  i  ciclomotori;   dell'ammontare  dei  canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti  indicati, se i  beni medesimi sono utilizzati  in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di  locazione e di noleggio che
eccede lire  7 milioni per  le autovetture  e gli   autocaravan, lire
1,5    milioni    per   i   motocicli,  lire    ottocentomila  per  i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da
societa'  semplici e  associazioni di  cui  al citato  articolo 5,  i
suddetti limiti sono  riferiti a ciascun socio o  associato. I limiti
predetti, che  con riferimento al  valore dei contratti  di locazione
anche finanziaria o  di noleggio vanno ragguagliati  ad anno, possono
essere variati, tenendo anche  conto delle variazioni dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati
verificatesi  nell'anno precedente,  con decreto  del Ministro  delle
finanze, di concerto con il  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il  predetto limite  di 35 milioni  di lire  per le
autovetture  e' elevato  a 50  milioni  di lire  per gli  autoveicoli
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
  2.  Ai   fini  della  determinazione  del   reddito  d'impresa,  le
plusvalenze  e le  minusvalenze  patrimoniali  rilevano nella  stessa
proporzione esistente  tra l'ammontare  dell'ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato.
  3.  Ai fini  della applicazione  del comma  7 dell'articolo  67, il
costo dei beni  di cui al comma  1, lettera b), si  assume nei limiti
rilevanti   ai  fini   della  deduzione   delle  relative   quote  di
ammortamento".
       Abrogazione di norme in materia di imposte sui redditi
  2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54, il
comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67
sono abrogati;
  b) nell'articolo 67, comma 10, primo  periodo, le parole da: "; per
le imprese  individuali" fino alla  fine del periodo  sono soppresse;
nel medesimo comma il secondo periodo e' soppresso.
                             Decorrenza
  3. Le  disposizioni dei commi 1  e 2 hanno effetto  a decorrere dal
periodo  d'imposta  in   corso  alla  data  del   31  dicembre  1997.
     Soppressione dell'addizionale sull'imposta di circolazione
  4. E' soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24
luglio 1961, n. 729.
            Riduzione della tassa per taluni autoveicoli
  5. L'importo  della tassa automobilistica  e' ridotto ad  un quarto
per  le  autovetture  e  per gli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto
promiscuo di persone e cose:
  a)   omologati   per   la  circolazione   esclusivamente   mediante
l'alimentazione del motore  con gas di petrolio liquefatto  o con gas
metano  se  dotati di  dispositivi  tecnici  conformi alla  direttiva
91/441/CEE  del   Consiglio,  del   26  giugno  1991,   e  successive
modificazioni, ovvero alla direttiva  91/542/CEE del Consiglio, del 1
ottobre 1991, e successive modificazioni;
  b)  autoveicoli  azionati  con   motore  elettrico  per  i  periodi
successivi al quinquennio di  esenzione previsto dall'articolo 20 del
testo unico approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39.
           Soppressione della tassa per autoveicoli a gas
  6. E' soppressa  la tassa speciale istituita  dall'articolo 2 della
legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa
corrisposta nell'anno 1997 per  periodi fissi relativi all'anno 1998.
                Applicazione della sovrattassa diesel
  7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono  soppresse  le  parole:  "immatricolati dal  3  febbraio  1992".
 Soppressione del canone radiotelevisivo per autovetture e autoscafi
  8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione
e la  tassa di  concessione governativa concernente  l'abbonamento di
cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del mancato
introito  e' assicurata  alla  concessionaria  del servizio  pubblico
radiotelevisivo   una  quota   pari  a   lire  210   miliardi  annui.
                     Arrotondamento a 1000 lire
  9. Gli  importi delle tasse automobilistiche  sono arrotondati alle
mille lire  per difetto  se la  frazione non  e' superiore  alle lire
cinquecento e per eccesso se  e' superiore.
       Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
                    per le tasse automobilistiche
  10. A decorrere dal 1  gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento,
il  recupero,  i  rimborsi,   l'applicazione  delle  sanzioni  ed  il
contenzioso amministrativo  relativo alle tasse  automobilistiche non
erariali  sono demandati  alle  regioni a  statuto  ordinario e  sono
svolti  con le  modalita' stabilite  con decreto  del Ministro  delle
finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, da emanare
entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge,
previo  parere  delle  Commissioni parlamentari  competenti.  Con  lo
stesso  o  con  separato  decreto  e' approvato  lo  schema  tipo  di
convenzione  con  la  quale  le regioni  possono  affidare  a  terzi,
mediante procedure  ad evidenza pubblica, l'attivita'  di controllo e
riscossione delle tasse automobilistiche.  La riscossione coattiva e'
svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
                    Riscossione nelle tabaccherie
  11. I tabaccai possono  riscuotere le tasse automobilistiche previa
adesione  all'apposita convenzione  tipo,  da  approvare, sentita  la
Conferenza permanente  per i rapporti fra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome  di Trento e  di Bolzano, con decreto  del Ministro
delle   finanze.  Tale   convenzione  disciplina   le  modalita'   di
collegamento telematico con il  concessionario della riscossione e di
riversamento  al   concessionario  stesso  delle  somme   riscosse  e
determina il  compenso spettante ai tabaccai  per ciascuna operazione
di versamento nonche'  le garanzie che devono essere  prestate per lo
svolgimento  dell'attivita'.
          Uniformita'  di rapporti  tra regioni  e tabaccai
  12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tenuto  conto delle previsioni  del comma 10, con  decreto del
Presidente  del   Consiglio  dei  Ministri,  sentita   la  Conferenza
permanente per  i rapporti  fra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di Trento e di Bolzano,  e' disciplinato in modo uniforme il
rapporto tra i tabaccai e le regioni.
  13. I  commi da 163 a  167 dell'articolo 3 della  legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono abrogati.
                 Proroga della convenzione con l'ACI
  14.  La convenzione  stipulata  tra il  Ministero  delle finanze  e
l'Automobile  Club  d'Italia,  prorogata  fino al  31  dicembre  1997
dall'articolo 3, comma 139, della legge  23 dicembre 1996, n. 662, e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con
le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.
                           Importo minimo
  15. A  decorrere dal  1 gennaio 1998  l'importo minimo  delle tasse
automobilistiche e'  stabilito in lire  37 mila. Per i  motocicli con
potenza superiore  a 11 kw,  in aggiunta all'importo  anzidetto, sono
dovute L.  1.700 per ogni  kw di  potenza. L'aumento si  applica alle
tasse  il  cui  termine  di pagamento  scade  successivamente  al  31
dicembre 1997.
              Tassazione in base alla potenza effettiva
  16.  A  decorrere dal  1  gennaio  1998  i  veicoli a  motore,  con
esclusione di quelli  assoggettati a tassa in base alla  portata e di
quelli di  cui al decreto legislativo  24 febbraio 1997, n.  43, sono
soggetti  a tassazione  in base  alla potenza  effettiva anziche'  ai
cavalli fiscali.  Ai fini  dell'applicazione del presente  comma, con
decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con  il Ministro dei
trasporti  e della  navigazione,  sono determinate  le nuove  tariffe
delle tasse automobilistiche per tutte  le regioni, comprese quelle a
statuto speciale,  in uguale misura.  La facolta'  di cui al  comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
esercita a decorrere dall'anno 1999.
                    Idem per imposte di registro
  17. A decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalita' relativi
ai  veicoli  a motore  di  cui  alle lettere  a)  e  b) del  comma  1
dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente   della  Repubblica  26   aprile  1986,  n.   131,  e
dell'articolo 1 della  tabella allegata alla legge  23 dicembre 1977,
n. 952,  sono soggetti  a tassazione in  base alla  potenza effettiva
anziche' ai cavalli  fiscali. Con decreto del  Ministro delle finanze
sono  determinate,  garantendo  l'invarianza  di  gettito,  le  nuove
tariffe   derivanti   dall'applicazione   del  presente   comma   che
sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e
b).
              Procedure e sanzioni per  i trasferimenti
                    di proprieta'  o di residenza
  18. L'articolo 94  del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285,
come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  94    (Formalita' per  il trasferimento di  proprieta' degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e  per  il  trasferimento  di
residenza dell'intestatario).  - 1.   In  caso di   trasferimento  di
proprieta' degli  autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi o nel  caso di
costituzione  dell'usufrutto  o  di  stipulazione  di  locazione  con
facolta' di  acquisto, il  competente ufficio  del PRA,  su richiesta
avanzata dall'acquirente entro  sessanta giorni dalla data  in cui la
sottoscrizione  dell'atto  e'   stata  autenticata  o  giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri
mutamenti  indicati, nonche'  all'emissione e  al rilascio  del nuovo
certificato di proprieta'.
  2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti  in concessione, su richiesta  avanzata dall'acquirente
entro  il  termine  di  cui  al   comma  1,  provvede  al  rinnovo  o
all'aggiornamento  della carta  di circolazione  che tenga  conto dei
mutamenti  di  cui al  medesimo  comma.  Analogamente procede  per  i
trasferimenti di residenza.
  3. Chi non osserva le  disposizioni stabilite nel presente articolo
e' soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento  di una somma
da lire un milione a lire cinque milioni.
  4.  Chiunque circoli  con  un veicolo  per il  quale  non e'  stato
richiesto, nel termine  stabilito dai commi 1 e  2, l'aggiornamento o
il  rinnovo  della  carta  di   circolazione  e  del  certificato  di
proprieta' e' soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
  5.  La carta  di  circolazione e'  ritirata  immediatamente da  chi
accerta le violazioni previste nel  comma 4 ed e' inviata all'ufficio
della Direzione generale della  motorizzazione civile e dei trasporti
in  concessione, che  provvede  al rinnovo  dopo l'adempimento  delle
prescrizioni omesse.
  6. Per gli  atti di trasferimento di  proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi  posti in essere fino alla data  di entrata in
vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni
procedere,   senza  l'applicazione   di  sanzioni,   alle  necessarie
regolarizzazioni.
  7. Ai  fini dell'esonero dall'obbligo  di pagamento delle  tasse di
circolazione  e  relative  soprattasse e  accessori  derivanti  dalla
titolarita'   di   beni   mobili  iscritti   al   Pubblico   registro
automobilistico,  nella   ipotesi  di  sopravvenuta   cessazione  dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione  attestante la  inesistenza del  presupposto giuridico
per l'applicazione della tassa.
  8. In  tutti i casi in  cui e' dimostrata l'assenza  di titolarita'
del bene  e del  conseguente obbligo  fiscale, gli  uffici di  cui al
comma  1 procedono  all'annullamento delle  procedure di  riscossione
coattiva   delle  tasse,   soprattasse   e  accessori".
              Addizionale provinciale sulle iscrizioni
  19. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e'  aggiunto  il  seguente   periodo:  "Il  gettito  derivante  dalla
applicazione  della  addizionale   provinciale  sulle  formalita'  di
iscrizione,  trascrizione e  annotazione, fermo  restando l'ammontare
dell'imposta   statuito  nella   provincia  di   presentazione  delle
formalita'  stesse,  e'  versato   a  cura  del  concessionario  alla
provincia  di   residenza  dell'acquirente,  anche  con   riserva  di
proprieta',    del   locatario    con   facolta'    di   compera    o
dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del
proprietario scaturente  dalle formalita', in tutti  gli altri casi".
             Sanatoria di violazioni relative a imposte
  20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997
relative all'imposta  erariale di trascrizione  di cui alla  legge 23
dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale
di trascrizione  di cui al  decreto legislativo 21 dicembre  1990, n.
398,  all'imposta  provinciale  per   l'iscrizione  dei  veicoli  nel
Pubblico registro  automobilistico di  cui al decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.   504,  all'addizionale  provinciale  all'imposta
erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge
28  dicembre 1995,  n. 549,  nonche' all'imposta  di registro  di cui
all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte
I, allegata  al testo unico delle  disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile  1986, n.  131,  non si  applicano le  soprattasse  e le  pene
pecuniarie a  condizione che il contribuente  provveda alla richiesta
della formalita' prevista e contestualmente al versamento dei tributi
dovuti  nella misura  e con  le  modalita' vigenti  al momento  della
richiesta    della   stessa    formalita'   al    Pubblico   registro
automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti
gli interessi  di mora. Entro  il 30  giugno 1998 il  contribuente e'
tenuto  a   presentare,  presso   l'ufficio  del   Pubblico  registro
automobilistico  competente, apposita  istanza  e  ad adempiere  alle
formalita' e  al relativo versamento  con le modalita'  stabilite con
decreto direttoriale.
           Soppressione della tassa sulle patenti di guida
  21. A  decorrere dal  1 gennaio  1998 e'  soppressa la  tassa sulle
concessioni governative per le patenti  di abilitazione alla guida di
veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle
tasse  sulle  concessioni  governative  introdotta  con  decreto  del
Ministro delle  finanze 28  dicembre 1995, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n.  303 del  30 dicembre 1995.
         Invarianza del  gettito per tasse automobilistiche.
              Quota alle regioni. Incremento di entrate
  22.  Le  tariffe delle  tasse  automobilistiche  devono fornire  un
gettito  equivalente a  quello  delle  stesse tasse  automobilistiche
vigenti  al  31 dicembre  1997,  comprese  le maggiorazioni  previste
dall'articolo 3,  comma 154,  della legge 28  dicembre 1995,  n. 549,
maggiorato di  un importo pari a  quello delle imposte da  abolire ai
sensi dei commi  4, 6, 7, 8  e 21, nonche' delle riduzioni  di cui al
comma  5. Corrispondentemente,  la quota  dell'accisa spettante  alle
regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a lire 242 per
ciascun  litro.  L'insieme  dei  provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo  deve consentire  di  realizzare maggiori  entrate nette  al
bilancio dello Stato  per almeno 100 miliardi  di lire.
              Compensazione finanziaria per la Sardegna
  23. A compensazione  della perdita di gettito  subita dalla regione
Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni
governative di cui al comma 21, e' corrisposto alla stessa regione un
trasferimento  di importo  pari  a lire  50 miliardi  per  il 1998  e
ciascuno  degli anni  successivi.  La  compensazione finanziaria  del
trasferimento  e' garantita  nell'ambito  della determinazione  delle
nuove tariffe  delle tasse automobilistiche.
     Cessazione dell'obbligo di esporre il bollo automobilistico
  24. A  decorrere dal  1 gennaio 1998  cessano l'obbligo  di esporre
sugli  autoveicoli  e  motoveicoli   il  contrassegno  attestante  il
pagamento  della  tassa  automobilistica, nonche'  l'obbligo,  per  i
conducenti dei motocicli, di portare  con se' il contrassegno stesso.
                 Soppressione di adempimenti fiscali
  25. Gli obblighi di eseguire  i versamenti di cui all'articolo 116,
comma 11,  del decreto  legislativo 30 aprile  1992, n.  285, nonche'
quelli  previsti dall'articolo  247,  comma 3,  e dall'articolo  252,
comma  2, del  decreto del  Presidente della  Repubblica 16  dicembre
1992, n.  495, sono  soppressi.
 Soppressione  del certificato  KE per mezzi in servizi di emergenza
  26. E'  soppresso il certificato di  abilitazione professionale del
tipo KE di cui all'articolo 116,  comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed agli articoli 310
e seguenti  del decreto del  Presidente della Repubblica  16 dicembre
1992,   n.  495,   e   successive   modificazioni  ed   integrazioni.
             Accertamenti per i requisiti dei guidatori
  27. Al comma 4 dell'articolo  126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.  285, concernente l'accertamento dei  requisiti previsti per
la  guida dei  veicoli, le  parole: "ogni  due anni"  sono sostituite
dalle  seguenti  "ogni cinque  anni  e  comunque in  occasione  della
conferma di  validita' della  patente di guida"  e le  parole: "Detto
accertamento biennale  dovra' effettuarsi  anche nei  confronti" sono
sostituite dalle  seguenti: "Detto accertamento deve  effettuarsi con
cadenza  biennale   nei  confronti".
                   Veicoli  delle   Forze  armate.
        Dispositivi di allarme e di segnalazioni lampeggianti
  28. Al  decreto legislativo  30 aprile 1992,  n. 285,  e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 138, comma 11,  dopo le parole: "e della Protezione
civile" sono  aggiunte le  seguenti: "nazionale, della  regione Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
  b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o
antincendio,"  sono  inserite  le   seguenti:  "a  quelli  del  Corpo
nazionale soccorso  alpino e  speleologico del Club  alpino italiano,
nonche' degli  organismi equivalenti,  esistenti nella  regione Valle
d'Aosta  e nelle  province autonome  di Trento  e di  Bolzano".
       Tassa sulle emissioni di grandi impianti di combustione
  29. A decorrere dal 1 gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (SO 2 ) e di ossidi di azoto (NO x ).
La tassa e'  dovuta nella misura di lire  103.000 per tonnellata/anno
di anidride solforosa  e di L. 203.000 per  tonnellata/anno di ossidi
di azoto e  si applica ai grandi impianti di  combustione. Per grande
impianto  di  combustione  si  intende l'insieme  degli  impianti  di
combustione, come definiti dalla  direttiva 88/609/CEE del Consiglio,
del 24 novembre  1988, localizzati in un medesimo  sito industriale e
appartenenti  ad un  singolo esercente  purche' almeno  uno di  detti
impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
                         Soggetti obbligati
  30. Obbligati al pagamento della  tassa sono gli esercenti i grandi
impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli
Uffici tecnici di  finanza, competenti per territorio,  entro la fine
del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con
i dati delle emissioni dell'anno precedente.
                             Versamento
  31.  La  tassa  viene  versata,   a  titolo  di  acconto,  in  rate
trimestrali  sulla  base  delle emissioni  dell'anno  precedente;  il
versamento a  conguaglio si  effettua alla  fine del  primo trimestre
dell'anno successivo unitamente alla prima  rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal versamento
della prima rata di acconto.
                            Accertamento
  32.  Ai   fini  dell'accertamento  della  tassa   si  applicano  le
disposizioni  degli   articoli  18  e   19  del  testo   unico  delle
disposizioni legislative  concernenti le  imposte sulla  produzione e
sui consumi  e relative sanzioni penali  ed amministrative, approvato
con decreto legislativo  26 ottobre 1995, n. 504.  Con regolamento da
emanare ai  sensi dell'articolo  17, comma 1,  della legge  23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite  le norme regolamentari di applicazione.
                     Mora, interessi e sanzione
  33.  Per   il  ritardato   versamento  della  tassa   si  applicano
l'indennita' di mora e gli  interessi previsti dall'articolo 3, comma
4,  del testo  unico  delle disposizioni  legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui  consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.   Per  l'omesso   pagamento  della   tassa  si   applica,  oltre
l'indennita'  di mora  e  gli  interessi dovuti  per  il ritardo,  la
sanzione  amministrativa del  pagamento di  una somma  di danaro  dal
doppio al  quadruplo della  tassa dovuta. Per  qualsiasi inosservanza
delle  disposizioni di  cui  ai  commi dal  29  al  presente e  delle
relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo  50 del predetto, testo  unico.
           Contributo per l'acquisto di macchine agricole
  34. Il contributo per gli  acquisti dei veicoli di cui all'articolo
29  del  decreto-legge 31  dicembre  1996,  n. 669,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1997, n. 30, per un ammontare
fino al  10 per cento  del prezzo  di acquisto, e'  riconosciuto alle
persone  fisiche o  giuridiche  che, in  Italia, acquistano  macchine
agricole di  cui all'articolo  57 del  decreto legislativo  30 aprile
1992,   n.  285,   attrezzature  agricole   portate,  semiportate   e
attrezzature  fisse.  Il  contributo, disciplinato  con  decreto  del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle
finanze  e  con  il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, viene  corrisposto,  per la  durata di  un
biennio, a decorrere  dal 1 gennaio 1998, secondo  gli stessi criteri
fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il
requisito decennale non e' richiesto  in caso di acquisti finalizzati
all'adeguamento   alle  disposizioni   del  decreto   legislativo  19
settembre 1994, n. 626. Entro  quindici giorni dalla data di consegna
della macchina agricola nuova, il  venditore ha l'obbligo di demolire
direttamente  la macchina  usata o  di consegnarla  ad un  demolitore
autorizzato  e  di  provvedere  alla  sua  cancellazione  legale  per
demolizione.   La  macchina   usata  non   puo'  essere   rimessa  in
circolazione  ne'  riutilizzata.  Nel  caso  in  cui  le  macchine  o
attrezzature  non siano  iscritte  in pubblici  registri  fa fede  la
documentazione fiscale o, in  mancanza, una dichiarazione sostitutiva
di  atto  notorio  a   cura  del  proprietario.  All'onere  derivante
dall'attuazione  della presente  disposizione si  fa fronte  mediante
utilizzazione,  nel limite  complessivo di  lire 100  miliardi, delle
disponibilita'  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al
Fondo  di   rotazione  per  lo  sviluppo   della  meccanizzazione  in
agricoltura aperto  presso il  Ministero del  tesoro, del  bilancio e
della   programmazione    economica   -   Tesoreria    centrale.   Le
disponibilita' del predetto conto corrente sono integrate dalle somme
accertate, alla data  di entrata in vigore della  presente legge, sui
conti correnti  infruttiferi vincolati  giacenti presso  il Ministero
del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica, intestati
alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione,
con le  disponibilita' di cui  alla legge 25  luglio 1952, n.  949, e
successive  modificazioni, mediante  trasferimento, con  pari valuta,
sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.
    Presupposti per le agevolazioni alle imprese motociclistiche
  35.  L'attribuzione  del credito  di  imposta  di  cui al  comma  5
dell'articolo 22  della legge 7 agosto  1997, n. 266, per  le imprese
costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel
periodo di  vigenza del contributo  per la rottamazione,  processi di
ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, e' riconosciuta a
condizione  che  gli  effetti  derivanti dai  predetti  processi  sui
livelli occupazionali  siano stati  individuati e le  relative misure
intese a  regolarne eventuali  eccedenze siano state  adottate previa
intesa con le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
             Dismissione di immobili delle Forze armate
  36. Il comma  112 dell'articolo 3 della legge 23  dicembre 1996, n.
662,  si  interpreta  nel  senso  di fare  salvi  gli  effetti  delle
procedure negoziali in corso alla  data di emanazione del decreto del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri, previsto dal  predetto comma
112, tra  Ministero della difesa ed  altre pubbliche amministrazioni,
finalizzate al trasferimento  di beni immobili gia'  destinati ad uso
pubblico dai piani regolatori generali.
                     Prestazioni socio-sanitarie
  37.  Il comma  11 dell'articolo  2 del  decreto-legge 30  settembre
1994, n. 564, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e' abrogato.
                     Enti con finalita' sociali
  38. Al  numero 27-ter dell'articolo  10 del decreto  del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le  parole:  "sia direttamente  che  in  esecuzione di  contratti  di
appalti,  convenzioni e  contratti in  genere" sono  sostituite dalla
seguente: "direttamente".
               Soppressione di imposta per i motocicli
  39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non e'
dovuta per i motocicli di qualunque tipo.
                               Art. 17
                               Art. 17
                               Art. 17
 
           Note all'art. 17:
            -  Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917:  "Approvazione  del
          testo unico delle imposte sui redditi".
            - Si riporta il testo delle lettere  a) ed m) del comma 1
          dell'art.  54 del d. l.vo 30 aprile 1992, n. 285:
            "  a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente;
           bl) (Omissis);
            m)    autocaravan:      veicoli   aventi   una   speciale
          carrozzeria  ed attrezzati  permanentemente    per   essere
          adibiti  al   trasporto  e all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;"
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    50  del D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917 cosi' come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.  50      (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          autonomo).   - 1.  Il reddito  derivante  dall'esercizio di
          arti  e professioni   e' costituito  dalla  differenza  tra
          l'ammontare   dei compensi in denaro o in  natura percepiti
          nel  periodo    di  imposta,    anche  sotto     forma   di
          partecipazione  agli  utili, e quello delle spese sostenute
          nel periodo stesso    nell'esercizio  dell'arte    o  della
          professione, salvo  quanto stabilito nei  successivi commi.
          I    compensi  sono  computati    al  netto  dei contributi
          previdenziali e   assistenziali  stabiliti  dalla  legge  a
          carico del soggetto che li corrisponde.
            2.  Per  i beni strumentali   per l'esercizio dell'arte o
          professione, esclusi  gli immobili  e gli  oggetti  d'arte,
          di  antiquariato o  da collezione di cui al comma  5,  sono
          ammesse  in  deduzione  quote annuali di ammortamento   non
          superiori a quelle  risultanti dall'applicazione  al  costo
          dei    beni  dei coefficienti stabiliti, per   categorie di
          beni omogenei,   con    decreto    del    Ministro    delle
          finanze.   E'   tuttavia consentita la deduzione integrale,
          nel periodo di imposta in cui sono state  sostenute,  delle
          spese  di  acquisizione di   beni strumentali il cui  costo
          unitario non  sia  superiore  a  1  milione di   lire.   La
          deduzione   dei canoni  di  locazione finanziaria  di  beni
          mobili   e' ammessa a    condizione  che  la    durata  del
          contratto  non    sia  inferiore  alla meta' del periodo di
          ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito   nel
          predetto    decreto.   Per gli   immobili strumentali   per
          l'esercizio dell'arte o professione utilizzati  in  base  a
          contratto   di   locazione  finanziaria     e'  ammesso  in
          deduzione un  importo    pari  alla  rendita  catastale.  I
          canoni  di  locazione  finanziaria    di  beni  mobili sono
          deducibili nel  periodo di  imposta in  cui maturano.    Le
          spese   relative         all'ammodernamento,           alla
          ristrutturazione    e   alla manutenzione straordinaria  di
          immobili utilizzati  nell'esercizio di arti  e  professioni
          sono  deducibili  in quote  costanti nel  periodo d'imposta
          in cui sono sostenute e nei quattro successivi.
            3. Le spese relative all'acquisto  di beni mobili diversi
          da quelli indicati nel comma  4,    adibiti  promiscuamente
          all'esercizio  dell'arte o professione e  all'uso personale
          o  familiare    del  contribuente  sono  ammortizzabili,  o
          deducibili  se  il    costo  unitario  non e' superiore a 1
          milione di lire, nella  misura  del  50  per  cento;  nella
          stessa  misura  sono deducibili i canoni di locazione anche
          finanziaria  e  di  noleggio  e     le  spese      relativi
          all'impiego    di tali  beni.  Per gli  immobili utilizzati
          promiscuamente e'  deducibile una  somma pari  al 50    per
          cento   della   rendita   catastale,  anche  se  utilizzati
          in  base  a contratto di locazione  finanziaria, ovvero una
          somma pari  al 50 per cento del canone    di  locazione,  a
          condizione  che   il contribuente non disponga nel medesimo
          comune   di   altro   immobile    adibito    esclusivamente
          all'esercizio    dell'arte   o   professione. Nella  stessa
          misura  sono deducibili le  spese per i  servizi relativi a
          tali  immobili nonche' quelle relative  all'ammodernamento,
          ristrutturazione    e  manutenzione   straordinaria   degli
          immobili utilizzati.
            3-bis.      Le    quote  di   ammortamento, i   canoni di
          locazione finanziaria  o di   noleggio   e   le spese    di
          impiego  e    manutenzione  relativi    ad  apparecchiature
          terminali per  il servizio  radiomobile pubblico  terrestre
          di  comunicazione  soggette    alla tassa di cui al n.  131
          della  tariffa annessa al   D.P.R. 26    ottobre  1972,  n.
          641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
           4. (Abrogato).
            5.  Le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e a
          somministrazioni di  alimenti    e  bevande    in  pubblici
          esercizi   sono deducibili  per un importo complessivamente
          non superiore  al 2 per cento dell'ammontare dei   compensi
          percepiti     nel   periodo   di  imposta.    Le  spese  di
          rappresentanza  sono  deducibili  nei  limiti dell'1    per
          cento  dei compensi percepiti nel periodo di  imposta. Sono
          comprese  nelle  spese di    rappresentanza  anche   quelle
          sostenute   per  l'acquisto    o l'importazione di  oggetti
          di  arte,  di  antiquariato    o  da  collezione,  anche se
          utilizzati come beni strumentali per l'esercizio  dell'arte
          o  professione,  nonche'  quelle sostenute per l'acquisto o
          l'importazione di beni   destinati  ad  essere    ceduti  a
          titolo  gratuito; le  spese di partecipazione  a  convegni,
          congressi   e   simili   o    a   corsi   di  aggiornamento
          professionale,    incluse quelle   di viaggio   e soggiorno
          sono deducibili nella misura del  50  per  cento  del  loro
          ammontare.
            6-8.  (Omissis).  ".
            -  Si riporta il testo dell'art. 54 del D.P.R. n. 917 del
          1986, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  54    (Plusvalenze  patrimoniali).      -  1.   Le
          plusvalenze  dei  beni relativi   all'impresa, diversi   da
          quelli  indicati nel  comma 1 dell'articolo 53,  concorrono
          a formare il reddito:
            a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
            b)  se sono  realizzate mediante  il risarcimento,  anche
          in   forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
            d) se  i beni  vengono destinati al  consumo personale  o
          familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o  destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
            2.    Nelle ipotesi   di cui  alle  lettere a)  e  b) del
          comma 1  la plusvalenza   e' costituita   dalla  differenza
          fra  il  corrispettivo o l'indennizzo conseguito,  al netto
          degli oneri accessori  di diretta imputazione, e il   costo
          non  ammortizzato. Se   il corrispettivo della cessione  e'
          costituito  da  beni ammortizzabili   e   questi    vengono
          iscritti  in bilancio allo stesso valore  al quale vi erano
          iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il
          conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
            2-bis.    I    maggiori  valori  delle   immobilizzazioni
          finanziarie  costituite    da partecipazioni   in   imprese
          controllate o  collegate, iscritte in   bilancio a    norma
          dell'articolo  2426,   n. 4,   del codice civile o di leggi
          speciali non concorrono alla formazione del reddito per  la
          parte  eccedente  le    minusvalenze  gia'  dedotte.   Tali
          maggiori  valori  concorrono  a   formare   il      reddito
          nell'esercizio   e  nella  misura  in  cui  siano  comunque
          realizzati.
            3. Nell'ipotesi di  cui alla lettera a) del comma   1  la
          plusvalenza  e'  costituita dalla  differenza tra il valore
          normale e  il costo non ammortizzato dei beni.
            4.  Le plusvalenze  realizzate, determinate  a norma  del
          comma   2, concorrono a formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono   state realizzate
          ovvero, se i beni  sono stati posseduti per un periodo  non
          inferiore a tre anni, a  scelta del contribuente, in  quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
          oltre   il   quarto.   Per   i   beni   che   costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  la disposizione del periodo
          precedente si applica per quelli iscritti come  tali  negli
          ultimi  tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
          acquisiti in data piu' recente.
            5.    Concorrono alla   formazione  del reddito  anche le
          plusvalenze delle  aziende,    compreso  il    valore    di
          avviamento,    realizzate unitariamente mediante cessione a
          titolo oneroso; le disposizioni  del  comma    4    non  si
          applicano    quando    ne    e' richiesta   la   tassazione
          separata a   norma  del  comma    2  dell'articolo  16.  Il
          trasferimento  di azienda  per causa  di  morte o  per atto
          gratuito    a  familiari    non  costituisce  realizzo   di
          plusvalenze  dell'azienda  stessa;  l'azienda e' assunta ai
          medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti  del
          dante  causa. I  criteri di  cui al  periodo precedente  si
          applicano  anche  qualora,  a  seguito  dello scioglimento,
          entro   cinque   anni  dall'apertura    della  successione,
          della  societa'    esistente  tra    gli eredi, la predetta
          azienda resti acquisita da uno solo di essi.
           5-bis. (Abrogato).
            6.  La  cessione  dei  beni  ai creditori  in   sede   di
          concordato  preventivo  non  costituisce  realizzo    delle
          plusvalenze e minusvalenze dei    beni,  comprese    quelle
          relative  alle rimanenze  e il  valore di avviamento".
            -  Si riporta il testo dell'art. 66 del D.P.R. n. 917 del
          1986, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 66    (Minusvalenze   patrimoniali,  sopravvenienze
          passive  e  perdite).    -   1. Le   minusvalenze dei  beni
          relativi   all'impresa,  diversi  da  quelli  indicati  nel
          comma  1  dell'articolo  53, determinate con   gli   stessi
          criteri     stabiliti   per   la    determinazione    delle
          plusvalenze,   sono   deducibili   se   sono realizzate  ai
          sensi  delle lettere a) e b) del comma  1  e  del  comma  5
          dell'articolo 54.
            1-bis.      Per  la  valutazione  delle  immobilizzazioni
          finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo  61;
          tuttavia,  per  i titoli negoziati in mercati regolamentati
          italiani o  esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili  in
          misura   non   eccedente  la  differenza    tra  il  valore
          fiscalmente  riconosciuto e  quello  determinato in    base
          alla    media  aritmetica  dei  prezzi rilevati nell'ultimo
          semestre.
            1-     ter.      Per  le    immobilizzazioni  finanziarie
          costituite  da partecipazioni   in  imprese  controllate  o
          collegate,  iscritte  in bilancio a    norma  dell'articolo
          2426,    n. 4,  del codice civile  o di leggi speciali, non
          e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del
          costo  di acquisto eccedente il  valore corrispondente alla
          frazione   di  patrimonio   netto  risultante   dall'ultimo
          bilancio   dell'impresa   partecipata.       Resta    ferma
          l'applicazione dei  criteri di cui al comma 1-bis.
            2.  Si    considerano sopravvenienze passive il   mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il  reddito  in  precedenti   esercizi,      il
          sostenimento    di  spese,   perdite od   oneri a fronte di
          ricavi o altri  proventi che  hanno concorso a  formare  il
          reddito    in  precedenti    esercizi  e    la sopravvenuta
          insussistenza  di  attivita'  iscritte   in   bilancio   in
          precedenti esercizi.
            3. Le perdite di  beni di cui al comma 1,  commisurate al
          costo non ammortizzato  di essi,  e le  perdite su  crediti
          sono    deducibili se risultano da elementi certi e precisi
          e in ogni caso, per le perdite su crediti, se  il  debitore
          e' assoggettato a procedure concorsuali.
            4.  Per   le perdite   derivanti dalla  partecipazione in
          societa' in nome     collettivo    e      in    accomandita
          semplice    si      applicano   le disposizioni del comma 2
          dell'articolo 8.
            5. I versamenti  in denaro o in   natura  fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          4  dai  propri soci e la rinuncia dei  soci ai  crediti non
          sono ammessi  in deduzione  ed il relativo    ammontare  si
          aggiunge al  costo della  partecipazione; nei confronti dei
          soci  di  dette  societa'  non si applica la lettera b) del
          comma 3 dell'articolo 61.
           5-bis. (Abrogato)".
            - Si riporta il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 917  del
          1986, come modificato dalla prsente legge:
            "Art.  67    (Ammortamento dei beni  materiali).  - 1. Le
          quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa sono  deducibili a
          partire dall'esercizio  di entrata in funzione del bene.
            2.   La  deduzione e'  ammessa  in  misura  non superiore
          a   quella risultante   dall'applicazione   al   costo  dei
          beni   dei  coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
          delle  finanze   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale,
          ridotti  alla meta' per il  primo esercizio. I coefficienti
          sono stabiliti per categorie di beni omogenei  in  base  al
          normale  periodo  di deperimento e consumo nei vari settori
          produttivi.
            3. La misura  massima indicata nel comma 2 puo'    essere
          superata  in proporzione  alla  piu' intensa  utilizzazione
          dei  beni rispetto  a quella normale del settore. La misura
          stessa  puo'  essere  elevata  fino  a   due   volte,   per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati in   funzione  per  la  prima  volta  e    nei  due
          successivi,   a   condizione  che  l'eccedenza,     se  nei
          rispettivi bilanci  non sia stata imputata all'ammortamento
          dei beni, sia stata accantonata in apposita  riserva    che
          agli    effetti    fiscali   costituisce  parte  integrante
          dell'ammortamento; nell'ipotesi   di beni  gia'  utilizzati
          da  parte  di  altri  soggetti,   l'ammortamento anticipato
          puo' essere    eseguito  dal  nuovo  utilizzatore  soltanto
          nell'esercizio in cui i beni sono entrati in  funzione. Con
          decreto  del   Ministro delle  finanze, la  indicata misura
          massima puo' essere variata,  in aumento o in  diminuzione,
          nei  limiti  di  un    quarto, in relazione al periodo   di
          utilizzabilita'  dei  beni    in  particolari      processi
          produttivi.    Le  quote    di  ammortamento  stanziate  in
          bilancio dopo   il completamento    dell'ammortamento  agli
          effetti  fiscali non  sono deducibili e l'apposita  riserva
          concorre a formare  il reddito  per  l'ammontare  prelevato
          dall'imprenditore   o distribuito  ai  soci  o  imputato  a
          capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
            4.  Se  in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla   differenza  sono    deducibili
          negli  esercizi successivi,  fermi restando  i   limiti  di
          cui    ai  precedenti  commi.   Tuttavia  se l'ammortamento
          fatto  in un esercizio   e' inferiore  alla    meta'  della
          misura   massima   il   minore  ammontare  non  concorre  a
          formare  la differenza  ammortizzabile, a   meno che    non
          dipenda    dalla  effettiva  minore  utilizzazione del bene
          rispetto a quella normale del settore.
            5.  In  caso  di   eliminazione di   beni   non    ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
            6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a  1
          milione  di lire e' consentita la deduzione integrale delle
          spese di acquisizione  nell'esercizio  in  cui  sono  state
          sostenute.
            7.    Le      spese    di    manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento   e trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad incremento del   costo dei  beni ai
          quali  si riferiscono,  sono deducibili  nel limite  del  5
          per  cento  del  costo   complessivo   di tutti   i    beni
          materiali   ammortizzabili   quale      risulta  all'inizio
          dell'esercizio dal registro   dei  beni     ammortizzabili;
          per     le   imprese    di  nuova costituzione  il   limite
          percentuale  si  calcola,   per  il  primo esercizio,   sul
          costo    complessivo   quale     risulta     alla      fine
          dell'esercizio;    per    i    beni    ceduti   nel   corso
          dell'esercizio  la deduzione  spetta  in proporzione   alla
          durata    del  possesso    ed   e' commisurata,    per   il
          cessionario,  al   costo  di    acquisizione.   L'eccedenza
          e'  deducibile   per   quote costanti  nei cinque  esercizi
          successivi.     Per   specifici     settori      produttivi
          possono   essere stabiliti, con decreto del Ministro  delle
          finanze,  diversi  criteri e modalita' di  deduzione. Resta
          ferma la   deducibilita' nell'esercizio di  competenza  dei
          compensi   periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
          manutenzione  di determinati beni, del cui costo    non  si
          tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
          sopra indicato.
            8.  Per  i beni  concessi  in  locazione  finanziaria  le
          quote    di  ammortamento   sono   determinate   in ciascun
          esercizio  nella  misura risultante dal  relativo piano  di
          ammortamento  finanziario e   non e' ammesso l'ammortamento
          anticipato; la deduzione dei  canoni da parte  dell'impresa
          utilizzatrice  e'  ammessa a   condizione che la durata del
          contratto non  sia inferiore a  otto anni,   se  questo  ha
          per  oggetto  beni    immobili,    e   alla    meta'    del
          periodo  di   ammortamento corrispondente  al  coefficiente
          stabilito   a     norma  del     comma  2,    in  relazione
          all'attivita'   esercitata  dall'impresa  stessa,   se   il
          contratto  ha  per  oggetto  beni    mobili.  Con lo stesso
          decreto previsto dal  comma 3,  il  Ministro  delle finanze
          provvede    ad aumentare   o diminuire,   nel limite  della
          meta',  la predetta  durata minima  dei contratti  ai  fini
          della    deducibilita'    dei    canoni,  qualora     venga
          rispettivamente   diminuita    o   aumentata   la    misura
          massima  dell'ammortamento  di  cui  al secondo periodo del
          medesimo comma 3.
           8-bis - 8-ter. (Abrogati).
            9 - 10-bis. (Omissis).
            - Si riporta il  testo del comma 10  dell'art.  67    del
          D.P.R.  n.  917  del  1986,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "10.   Le   spese   relative    all'acquisto   di    beni
          mobili  adibiti promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa
          e    all'uso   personale   o familiare    dell'imprenditore
          sono   ammortizzabili,  o   deducibili nell'ipotesi di  cui
          al  comma  6,   nella misura del 50 per cento; nella stessa
          misura    sono  deducibili    i  canoni   di     locazione,
          anche  finanziaria  e    di noleggio   e le spese  relativi
          all'impiego  di tali beni,. Per   gli  immobili  utilizzati
          promiscuamente    e'  deducibile una somma pari   al 50 per
          cento  della rendita catastale o  del canone di  locazione,
          anche   finanziaria, a  condizione che il  contribuente non
          disponga   di   altro   immobile   adibito   esclusivamente
          all'esercizio dell'impresa".
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 25 della legge   24
          luglio 1961, n.  729:
            "Art.  25.    -  Dal  1  gennaio     1963  e'   applicata
          un'addizionale    del  5 per    cento    sull'imposta    di
          circolazione     degli      autoveicoli,  limitatamente  ai
          veicoli  che,  per le   loro caratteristiche tecniche, sono
          ammessi  a  circolare  sulle autostrade.  Tale  addizionale
          e' devoluta integralmente allo Stato.
            Il Ministro per  le finanze e' autorizzato a    stabilire
          con  proprio  decreto  le  modalita' per il pagamento della
          suddetta addizionale".
            - Si  riporta l'epigrafe della  direttiva 91/441/CEE  del
          26 giugno 1991:
            "Direttiva   del   Consiglio   del   26 giugno  1991  che
          modifica  la direttiva    70/220/CEE     concernente     il
          riavvicinamento     delle legislazioni  degli Stati  membri
          relative alle  misure da  adottare contro    l'inquinamento
          atmosferico  con  le emissioni  dei veicoli  a motore".
            -  Si  riporta  l'epigrafe    della direttiva 91/542/CEE:
          "Direttiva del Consiglio  del 1  ottobre 1991  che modifica
          la direttiva    88/77/CEE  concernente  il  riavvicinamento
          delle    legislazioni  degli  Stati  membri  relative    ai
          provvedimenti da  prendere   contro   l'emissione di    gas
          inquinanti  prodotti  dai  motori  ad  accensione spontanea
          destinati alla propulsione di veicoli".
            - Si riporta il testo dell'art.   20 del  T.U.  approvato
          con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39:
            "Art.  20    (Esenzione    quinquennale  per  autoveicoli
          elettrici).   - Gli autoveicoli  nuovi  di    fabbricazione
          italiana  azionati  da  motore  elettrico,  sono esenti dal
          pagamento  della tassa di circolazione per  il  periodo  di
          cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.
            Il  periodo    di durata   dell'esenzione e  annotato sul
          documento di circolazione   dal  competente     Ispettorato
          compartimentale       della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione".
            -  Si  riporta l'epigrafe  della  legge  21  luglio 1984,
          n.  362:  "Modifica delle aliquote di imposta   sui gas  di
          petrolio  liquefatti  e sul gas   metano per  autotrazione,
          nonche'   istituzione di   una tassa  speciale    per    le
          autovetture    e    gli    autoveicoli per   il   trasporto
          promiscuo di persone e cose alimentati con gas di  petrolio
          liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  149,  della
          legge    28  dicembre  1995,  n. 549, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
            "149.   La soprattassa   di cui    all'articolo  8    del
          decreto-legge    8  ottobre 1976, n.   691, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 30 novembre 1976,   n. 786,  e,
          successive  modificazioni, non  si applica alle autovetture
          ed agli autoveicoli  per il trasporto  promiscuo di persone
          e  di     cose  azionati  con   motore      diesel   aventi
          caratteristiche tecniche  indicate nell'articolo  65, comma
          5,  del  decreto-legge 30 agosto 1993,  n. 331, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge 29 ottobre  1993,  n.  427,
          subordinatamente alle condizioni ivi previste".
            -  Si riporta  l'epigrafe della  legge 15  dicembre 1967,
          n.  1235:    "Nuova   disciplina   degli   abbonamenti alle
          radioaudizioni    per    gli  apparecchi     radioriceventi
          installati  a   bordo  di  autovetture  e autoscafi".
            -    Si   riporta   l'epigrafe   del   D.P.R. 29  gennaio
          1988,  n.  43:  "Istituzione  del Servizio  di  riscossione
          dei  tributi  e di  altre entrate dello Stato e di    altri
          enti  pubblici,  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4
          ottobre 1986, n. 657".
            -   Si riporta   l'epigrafe della   legge    28  dicembre
          1995,  n.  549:  "Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica".
            - Si  riporta il  testo del  comma 139 dell'art.  3 della
          legge 23 dicembre 1966, n. 662:
            "139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il
          Ministero  delle  finanze  e  l'Automobile Club   d'Italia,
          concernente i servizi di riscossione  e   riscontro   delle
          tasse      automobilistiche        e     degli  abbonamenti
          all'autoradio,  approvata con decreto del   Ministro  delle
          finanze,  pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale n. 296  del
          22 dicembre 1986, gia' prorogata al 31  dicembre  1996  con
          l'articolo  3, comma 157, della legge 28  dicembre 1995, n.
          549; e'  ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997".
            - Si riporta   l'epigrafe del  decreto  legislativo    24
          febbraio  1997, n.   43:   "Attuazione    della   direttiva
          93/1989/CEE,    relativa all'applicazione  delle  tasse  su
          taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su
          strada,    nonche'  dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi
          per l'uso di alcune infrastrutture".
            -  Si riporta  il testo  del  comma 1  dell'art. 24   del
          D.L.vo  30 dicembre 1992, n. 504:
            "Art.  24    (Poteri  delle  regioni).   - 1. Entro il 10
          novembre di ogni anno  ciascuna regione   puo'  determinare
          con propria  legge gli importi dei tributi regionali di cui
          all'articolo  23,  con  effetto dai pagamenti   da eseguire
          dal  primo gennaio  successivo  e relativi  a periodi fissi
          posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90  ed
          il    110    per   cento  degli  stessi    importi  vigenti
          nell'anno precedente".
            - Si riporta il testo del   comma  1  dell'art.  7  della
          tariffa,  parte I,   allegata   al  T.U.  delle  disposioni
          concernenti  l'imposta  di registro, approvato  con  D.P.R.
          26 aprile 1986, n. 134:
            "Art.  7. -  1. Atti di natura traslativa o  dichiarativa
          aventi per oggetto:
            a)  motocicli  di  qualsiasi   tipo,  motocarrozzette   e
          trattrici agricole L. 150.000;
            b)    veicoli   a   motore   destinati   al trasporto  di
          persone  o  al trasporto promiscuo di persone o cose:
               1) fino a 8 CV (28) L. 150.000
               2) da oltre 8 fino a 12 CV L. 180.000
               3) da oltre 12 fino a 20 CV L. 210.000
               4) da oltre 20 fino a 30 CV L. 270.000
               5) da oltre 30 fino a 40 CV L. 330.000
               6) oltre 40 CV L. 390.000;
            c) veicoli a motore destinati al  trasporto  di  cose  di
          portata:
               1) fino a 7 quintali L. 198.000
               2) da oltre 7 fino a 15 q. L. 288.000
               3) da oltre 15 fino a 30 q. L. 324.000
               4) da oltre 30 fino a 45 q. L. 378.000
               5) da oltre 45 fino a 60 q. L. 450.000
               6) da oltre 60 fino a 80 q. L. 516.000
               7) oltre 80 quintali L. 642.000;
               d) rimorchi di portata:
               1) fino a 20 quintali L. 264.000
               2) da oltre 20 fino a 50 q. L. 354.000
               3) oltre 50 quintali L. 450.000;
               e) rimorchi per trasporto di persone (28):
               1)fino a 15 posti L. 228.000
               2) da 16 a 25 posti L. 252.000
               3) da 26 a 40 posti L. 300.000
               4) oltre i 40 posti L. 360.000;
               f) unita' da diporto:
               1) natanti:
            a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 105.000
            b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 210.000".
            -  Si riporta il testo dell'art. 1 della tabella allegata
          alla legge 23 dicembre 1977, n. 952:
            "1. Formalita' relative ad atti di  natura  traslativa  o
          dichiarativa aventi per oggetto:
            A)   Motocicli  di  qualsiasi   tipo,  motocarrozzette  e
          trattrici agricole L.150.000
            B)  Veicoli   a   motore   destinati   al trasporto    di
          persone  o  al trasporto promiscuo di persone o cose:
               1) fino a 8 CV L.150.000
               2) da oltre 8 fino a 12 CV L. 180.000
               3) da oltre 12 fino a 20 CV L. 210.000
               4) da oltre 20 fino a 30 CV L. 270.000
               5) da oltre 30 fino a 40 CV L. 330.000
               6) oltre 40 CV L. 390.000;
            C)  Veicoli  a  motore  destinati al trasporto di cose di
          portata:
               1) fino a 7 quintali L.198.000
               2) da oltre 7 fino a 15 quintali L. 288.000
               3) da oltre 15 fino a 30 quintali L. 324.000
               4) da oltre 30 fino a 45 quintali L. 378.000
               5) da oltre 45 fino a 60 quintali L. 450.000
               6) da oltre 60 fino a 80 quintali L. 516.000
               7) oltre 80 quintali L. 642.000
              D) Rimorchi di portata:
               1) fino a 20 quintali L. 264.000
               2) da oltre 20 fino a 50 quintali L. 354.000
               3) oltre 50 quintali L. 450.000
              E) Rimorchi per trasporto di persone
               1) fino a 15 posti L. 228.000
               2) da 16 a 25 posti L. 252.000
               3) da 26 a 40 posti L. 300.000
               4) oltre i 40 posti L. 360.000".
            - Si riporta   il testo del comma  48  dell'articolo    3
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dalla
          presente legge:
            "48.   A  decorrere  dal  1 gennaio  1996,  l'addizionale
          regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
          decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.     398,   e'
          sostituita    dall'addizionale    provinciale   all'imposta
          erariale    di    trascrizione,  con    applicazione  delle
          disposizioni contenute nel   capo I  del  citato    decreto
          legislativo  n.    398  del  1990  e dell'articolo 10   del
          decreto-legge 29 aprile  1994,  n.    260,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  27  giugno  1994,  n. 413.   I
          poteri e   le competenze   spettanti    in  materia    alle
          regioni    sono trasferiti   alle  province.  L'addizionale
          si applica  in  tutto  il territorio nazionale.  Qualora la
          perdita  di entrata per   le regioni non  sia    compensata
          dall'entrata  in    libera disponibilita' di   cui al comma
          27, si  provvedera' con  contestuale aumento   delle  quote
          del fondo  perequativo  di  cui  al  comma 2  del  presente
          articolo,    e  contestuale  proporzionale  riduzione delle
          stesse quote per le regioni che presentino una    eccedenza
          di entrata. Il  gettito derivante dalla applicazione  della
          addizionale        provinciale    sulle    formalita'    di
          iscrizione,  trascrizione e  annotazione, fermo    restando
          l'ammontare  dell'imposta   statuito  nella   provincia  di
          presentazione  delle formalita'  stesse,  e'  versato     a
          cura   del   concessionario  alla provincia  di   residenza
          dell'acquirente,  anche  con   riserva  di proprieta',  del
          locatario  con  facolta' di compera o dell'usufruttario del
          veicolo   ovvero  alla    provincia    di    residenza  del
          proprietario  scaturente  dalle  formalita',  in  tutti gli
          altri casi".
            -   Si riporta   l'epigrafe della   legge    23  dicembre
          1977,   n.     952:     "Modificazione  delle  norme  sulla
          registrazione degli atti da prodursi al  pubblico  registro
          automobilistico  e di altre norme  in materia di imposte di
          registro".
            - Si riporta   l'epigrafe del  decreto  legislativo    24
          dicembre  1990,  n.    398:   "Istituzione    e  disciplina
          dell'addizionale    regionale  all'imposta  erariale     di
          trascrizione di  cui alla legge  23 dicembre 1977, n.  52 e
          successive   modificazioni,     dell'addizionale  regionale
          all'imposta di  consumo sul  gas metano  e per   le  utenze
          esenti,  di  un'imposta  sostitutiva  dell'addizionale,   e
          previsione  della  facolta'  delle  regioni     a   statuto
          ordinario  di  istituire un'imposta regionale sulla benzina
          per autotrazione".
            - Si riporta   l'epigrafe del  decreto  legislativo    30
          dicembre  1992,  n.   504: "Riordino   della finanza  degli
          enti  territoriali, a  norma dell'articolo 4 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421".
            - Per il testo dell'art. 3,   comma 48,  della  legge  23
          dicemre 1995, n. 549, vedasi nelle note precedenti.
            -  Per   il testo   dell'art. 7  della tariffa,  parte I,
          allegata al testo  unico delle   disposizioni   concernenti
          l'imposta  di   registro applicata  con  D.P.R.  26  aprile
          1986, n.  131,  vedi  nelle  note precedenti.
            - Si riporta il testo dell'art.  15 della  tariffa  delle
          tasse  sulle  concessioni    governative   introdotte   dal
          D.M.   28    dicembre    1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995:
            "1.  Patente    di abilitazione alla   guida di veicoli a
          motore (art.  116 dell D.Lgs. 30 aprile  1992,    n.  285):
          tassa di rilascio e annuale lire 70.000".
            - Si  riporta il testo dell'articolo  3, comma 154, della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549:
            "154.  A fronte del regime fiscale  recato dai commi 149,
          150 e 152, per    compensazione  e    riequilibrio  interno
          dello  stesso    settore, in luogo   dell'aumento    del  6
          per  cento   previsto  dal   comma  21 dell'articolo 1  del
          decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  250,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo
          della tassa automobilistica    erariale  e    regionale  in
          vigore  alla  data 31 dicembre 1994 e'  aumentato del 7 per
          cento per  l'anno 1996, dell'11 per cento  per l'anno  1997
          e  del 13  per cento  per l'anno  1998. A decorrere dal   1
          gennaio  1996,    le  tasse  automobilistiche    erariali e
          regionali, comprese quelle  relative ai ciclomotori e    ai
          motocicli  e  motocarrozzette  leggeri,  il   cui ammontare
          annuo e'  inferiore a lire 20 mila,  sono  elevate  a  tale
          importo.  L'aumento  si  applica alla tassa il  cui termine
          di pagamento  scade successivamente  al 31  dicembre 1995".
            - Si  riporta il testo  dell'articolo 3,  comma 12, della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549:
            "12. A   decorrere  dal    1  gennaio  1996    una  quota
          dell'accisa sulla benzina (codice  NC 2710  00 26,  2710 00
          34  e 2710  00 36)  e sulla benzina senza piombo (codice NC
          2710  00    27,  2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione,
          nella misura di  lire 350 al litro,    e'  attribuita  alla
          regione  a statuto  ordinario  nel  cui territorio  avviene
          il  consumo,   a titolo   di  tributo proprio.  L'ammontare
          della  predetta quota viene  versato dai soggetti obbligati
          al  pagamento  dell'accisa  in    apposita     contabilita'
          speciale    di    girofondi   aperta presso   la sezione di
          Tesoreria provinciale  dello Stato denominata Accisa  sulla
          benzina  da    devolvere alle regioni  a statuto ordinario.
          Le predette somme sono  trasferite mensilmente in  apposito
          conto  corrente  aperto presso la  Tesoreria centrale dello
          Stato  intestato  con    la  medesima  denominazione.    La
          ripartizione  delle somme  viene effettuata  sulla base dei
          quantitativi  erogati   nell'anno precedente dagli impianti
          di distribuzione di  carburante che risultano  dal registro
          di    carico  e  scarico  di    cui  all'articolo    3  del
          decreto-legge    5 maggio   1957, n.  271, convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge  2 luglio   1957, n.    474,  e
          successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro del
          tesoro, di  concerto  con  il   Ministro   delle   finanze,
          sono    stabilite    le  modalita'  di  applicazione  delle
          disposizioni del presente comma".
            - Si riporta  l'epigrafe  del    decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285. "Nuovo codice della strada".
            -    Si riporta   l'epigrafe   del   D.P.R. 16   dicembre
          1992, n.    495:    "Regolamento  di    esecuzione  e    di
          attuazione  del nuovo  codice della strada".
            -  Si    riporta  il  comma 8   dell'art. 116 del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
            "8.  I titolari  di patente  di  categoria A,   B e    C,
          per   guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di
          noleggio con conducente e  taxi,  i titolari   di   patente
          di  categoria   C  e  di patente  di categoria E, correlata
          con patente  di categoria C, di eta'  inferiore  agli  anni
          ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
          cose  di cui all'art. 115, comma  1, lettera d), numero 3),
          i titolari di patente della  categoria D e  di  patente  di
          categoria  E, correlata con  patente  di  categoria  D, per
          guidare  autobus,   autotreni   ed autosnodati  adibiti  al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
          certificato   di   abilitazione   professionale  rilasciato
          dal  competente  ufficio  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  sulla  base  dei requisiti, delle modalita' e dei
          programmi  di  esami  stabiliti   nel   regolamento.   Tale
          certificato   non  puo'  essere  rilasciato  a  mutilati  o
          minorati  fisici.  I  conducenti  di veicoli   adibiti    a
          servizi    di emergenza    ottengono  il   rilascio   della
          relativa          abilitazione    professionale    esibendo
          certificazione, che sara' definita con decreto del Ministro
          dei  trasporti e della navigazione,  dalla quale risulti la
          loro idoneita' allo svolgimento di tale attivita'".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  310  del  D.P.R. 16
          dicembre 1992, n.  495:
            "Art. 310.     (Tipi  di  certificati    di  abilitazione
          professionale:   CAP).  -  1. I certificati di abilitazione
          professionale (CAP), di cui  all'art.  116,  comma  8,  del
          codice, sono dei seguenti tipi:
            KA  -   per guidare  a carico, per  qualsiasi spostamento
          su strada, motocarrozzette, di  massa complessiva fino   ad
          1,3 t in  servizio di noleggio con conducente;
            KB  -   per guidare,  a carico per  qualsiasi spostamento
          su strada, motocarrozzette  di massa   complessiva    oltre
          1,3    t    in  servizio    di noleggio con   conducente ed
          autovetture in servizio   di piazza    o  di  noleggio  con
          conducente;
            KC   - per  guidare,  essendo  minori di  anni  21  e per
          qualsiasi spostamento  su  strada,  a  vuoto  o  a  carico,
          autocarri,  autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
          autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto  di cose,
          ed il  cui peso  complessivo a  pieno carico,  compreso  il
          rimorchio, superi 7,5 t;
            KD  -   per guidare,  a carico per  qualsiasi spostamento
          su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati,
          adibiti al trasporto di persone in servizio di linea  o  di
          noleggio con conducente o per il trasporto di scolari;
            KE - per guidare, per qualsiasi  spostamento su strada, a
          vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
            2.    Il certificato   di  abilitazione professionale  di
          tipo KB  e' valido anche per la  guida  dei    veicoli  cui
          abilita  il certificato KA; il certificato  di abilitazione
          professionale di  tipo KD  e' valido anche per la guida dei
          veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE (298).
            3.  I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere
          al modello IV.3,  che  fa  parte  integrante  del  presente
          regolamento".
            -    Si riporta   il  testo  del comma  4  dell'art.  126
          del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
            "4. L'accertamento    dei  requisiti  previsti  dall'art.
          119,  comma  1,  per  la  guida  dei  motoveicoli  e  degli
          autoveicoli di cui all'art. 116,  comma  8,    deve  essere
          effettuato  ogni    due anni.   Detto accertamento biennale
          dovra'  effettuarsi  anche  nei  confronti  di  coloro  che
          abbiano superato i  sessantacinque anni di  eta' ed abbiano
          titolo  a guidare autocarri  di massa  complessiva a  pieno
          carico    superiore a   3,5 t, autotreni  e autoarticolati,
          adibiti al  trasporto di  cose, la  cui massa complessiva a
          pieno  carico  non  sia  superiore  a  20  t,  e   macchine
          operatrici".
            -    Si  riporta   il testo   dell'art. 138   del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'  come  modificato
          dalla presente legge:
            "Art. 138  (Veicoli e conducenti  delle Forze armate).  -
          1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
          veicoli  di  loro  dotazione  agli    accertamenti tecnici,
          all'immatricolazione militare, al  rilascio  dei  documenti
          di   circolazione  e  delle  targhe  di riconoscimento.
            2. I veicoli   delle Forze  armate,  qualora  eccedono  i
          limiti  di  cui  agli   articoli 61   e 62,   devono essere
          muniti, per  circolare sulle strade   non   militari,    di
          una   autorizzazione   speciale  che  viene rilasciata  dal
          comando   militare   sentiti   gli      enti    competenti,
          conformemente  a  quanto  previsto   dall'art. 10, comma 6.
          All'eventuale   scorta   provvede   il   predetto   comando
          competente.
            3.   Le   Forze   armate   provvedono   direttamente  nei
          riguardi  del personale in servizio:
            a)       all'addestramento,       all'individuazione    e
          all'accertamento  dei requisiti  necessari  per  la  guida,
          all'esame    di   idoneita'   e   al rilascio della patente
          militare di guida, che   abilita soltanto  alla  guida  dei
          veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
            b)  al   rilascio dei   certificati di  abilitazione alle
          mansioni di insegnante  di  teoria e   di   istruttore   di
          scuola    guida,    relativi  all'addestramento di cui alla
          lettera  a).
            4. Gli insegnanti, gli istruttori e  i conducenti di  cui
          al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
          titolo.
            5. Coloro  che sono  muniti di  patente militare  possono
          ottenere,  senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
          di guida  per  veicoli  delle  corrispondenti    categorie,
          secondo     la  tabella    di  equipollenza  stabilita  dal
          Ministero  dei trasporti, di concerto    con  il  Ministero
          della  difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per
          il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono durante  il
          servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla
          cessazione dal servizio.
            6. Il  personale provvisto di  abilitazione ad istruttore
          di guida militare   puo'   ottenere la    conversione    in
          analogo  certificato    di  abilitazione ad istruttore   di
          guida civile senza esame  e secondo le modalita'  stabilite
          dal  Ministero  dei  trasporti,   purche'  gli  interessati
          ne    facciano richiesta   entro  un  anno dalla  data  del
          congedo o dalla cessazione dal servizio.
            7.    I   veicoli    alienati   dalle     Forze    armate
          possono    essere reimmatricolati con   targa civile previo
          accertamento  dei prescritti requisiti.
            8. Le caratteristiche delle targhe  di riconoscimento dei
          veicoli a motore  o  da essi  trainati  in  dotazione  alle
          Forze    armate   sono stabilite d'intesa tra  il Ministero
          dal quale dipendono  l'arma o il corpo e il  Ministero  dei
          trasporti.
            9.  Le  Forze armate provvedono direttamente al trasporto
          stradale di materie  radioattive    e  fissili    speciali,
          mettendo    in  atto   tutte le prescrizioni tecniche e  le
          misure di  sicurezza    previste  dalle  norme  vigenti  in
          materia.
            10.  In ragione della pubblica  utilita' del loro impiego
          in servizi di istituto,  i mezzi di trasporto    collettivo
          militare,   appartenenti  alle  categorie  M2  e  M3,  sono
          assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
            11. Le  disposizioni del  presente articolo  si applicano
          anche ai veicoli   e ai    conducenti  della    Polizia  di
          Stato,  della    Guardia  di  finanza, del Corpo di Polizia
          penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili   del  fuoco,
          dei  Corpi  dei  vigili del  fuoco delle  province autonome
          di Trento   e Bolzano, della Croce  rossa    italiana,  del
          Corpo  forestale dello Stato,  dei Corpi forestali operanti
          nelle regioni a statuto speciale e  nelle province autonome
          di Trento  e    di  Bolzano  e  della    Protezione  civile
          nazionale,   della regione  Valle d'Aosta  e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
            12. Chiunque munito  di patente militare, ovvero   munito
          di  patente  rilasciata  ai  sensi del comma   11, guida un
          veicolo immatricolato con targa  civile  e'  soggetto  alle
          sanzioni  previste  dall'art.  125,  comma 3. La patente di
          guida  e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha   rilasciata,
          secondo   le   procedure   e      la   disciplina   proprie
          dell'amministrazione di appartenenza".
            -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   177,   comma   1,
          del   decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  cosi'
          come modificato  dalla presente legge:
            "1.  L'uso del  dispositivo  acustico supplementare    di
          allarme    e, qualora    i  veicoli    ne    siano  muniti,
          anche  del    dispositivo supplementare   di   segnalazione
          visiva    a    luce    lampeggiante  blu   e' consentito ai
          conducenti degli   autoveicoli e  motoveicoli    adibiti  a
          servizi   di  polizia o  antincendio,  a  quelli del  Corpo
          nazionale soccorso   alpino  e    speleologico    del  Club
          alpino  italiano,    nonche'  degli  organismi equivalenti,
          esistenti  nella regione Valle d'Aosta e  nelle    province
          autonome    di   Trento   e di   Bolzano,   a quelli  delle
          autoambulanze e veicoli assimilati adibiti  al trasporto di
          plasma ed organi, solo   per  l'espletamento    di  servizi
          urgenti di  istituto. I predetti veicoli  assimilati devono
          avere   ottenuto    il  riconoscimento  di    idoneita'  al
          servizio da    parte  della    Direzione  generale    della
          M.C.T.C.  Agli  incroci  regolati,  gli agenti del traffico
          provvederanno a concedere immediatamente la via  libera  ai
          veicoli suddetti".
            -  Si  riporta  l'epigrafe    della direttiva 88/609/CEE:
          "Direttiva  del  Consiglio    del    24  novembre      1988
          concernente  la limitazione  delle emissioni nell'atmosfera
          di  taluni    inquinanti originati   dai grandi impianti di
          combustione".
            -  Si  riporta  il  testo    dell'art.   18   del   testo
          unico    delle  disposizioni  legislative    concernenti le
          imposte sulla    produzione  e  sui  consumi    e  relative
          sanzioni  penali   ed amministrative, approvato con decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
            "Art.   18       (Poteri    e  controlli).        -    1.
          L'amministrazione  finanziaria    esplica   le   incombenze
          necessarie  per  assicurare   la gestione   dei     tributi
          relativi   all'imposizione   indiretta  sulla produzione  e
          sui  consumi;  negli impianti   gestiti   in   regime    di
          deposito   fiscale, puo'  applicare agli  apparecchi ed  ai
          meccanismi bolli e   suggelli ed ordinare,    a  spese  del
          depositario autorizzato, l'attuazione  delle opere  e delle
          misure  necessarie  per la  tutela degli interessi fiscali,
          ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
          i suddetti   impianti  possono  essere    istituiti  uffici
          finanziari  di    fabbrica che, per l'effettuazione   della
          vigilanza,  si  avvalgono,      se   necessario,      della
          collaborazione    dei militari  della Guardia di finanza, e
          sono eseguiti inventari periodici.
            2.   I   funzionari    dell'amministrazione  finanziaria,
          muniti    della  speciale tessera di  riconoscimento di cui
          all'art. 31   della legge 7  gennaio  1929,  n.  4,  e  gli
          appartenenti  alla  Guardia  di finanza hanno facolta'   di
          eseguire  le indagini  e i   controlli necessari   ai  fini
          dell'accertamento    delle    violazioni    alla disciplina
          delle   imposte sulla   produzione    e   sui      consumi;
          possono,     altresi',   accedere liberamente, in qualsiasi
          momento, nei depositi, negli  impianti  e  nei  luoghi  nei
          quali  sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati
          prodotti   sottoposti ad   accisa   o dove    e'  custodita
          documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per
          eseguirvi  verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e
          ricerche e per esaminare registri e documenti.  Essi  hanno
          pure   facolta'  di prelevare,  gratuitamente, campioni  di
          prodotti  esistenti negli   impianti, redigendo    apposito
          verbale  e,  per  esigenze  di tutela fiscale, di applicare
          suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
            3. Gli  ufficiali  e  sottufficiali    della  Guardia  di
          finanza,  oltre  a quanto previsto dal comma 2,  procedono,
          di iniziativa o su richiesta degli  uffici finanziari,   al
          reperimento    ed all'acquisizione  degli elementi    utili
          ad    accertare   la     corretta   applicazione      delle
          disposizioni  in    materia di imposizione indiretta  sulla
          produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
          fine essi possono:
            a) invitare    il  responsabile  d'imposta  o    chiunque
          partecipi,    anche    come   utilizzatore,   all'attivita'
          industriale o commerciale attinente ai prodotti  sottoposti
          ad accisa,  indicandone il motivo, a comparire di persona o
          per  mezzo  di   rappresentanti per fornire dati, notizie e
          chiarimenti  o   per  esibire    documenti   relativi     a
          lavorazione,    trasporto,    deposito,        acquisto   o
          utilizzazione  di     prodotti   soggetti   alla   predetta
          imposizione;
            b)  richiedere, previa  autorizzazione del  comandante di
          zona,   ad  aziende     ed     istituti  di    credito    o
          all'amministrazione postale    di  trasmettere    copia  di
          tutta la  documentazione relativa  ai rapporti intrattenuti
          con    il   cliente,   secondo le  modalita'  e  i  termini
          previsti  dall'art. 18  della legge  30  dicembre 1991,  n.
          413.    Gli  elementi    acquisiti      potranno     essere
          utilizzati    anche    ai   fini dell'accertamento in altri
          settori impositivi;
            c)  richiedere    copie  o    estratti  degli    atti   e
          documenti,  ritenuti  utili  per  le  indagini  o    per  i
          controlli,  depositati  presso  qualsiasi   ufficio   della
          pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
            d)  procedere  a  perquisizioni domiciliari, in qualsiasi
          ora, in caso di notizia    o  di    fondato  sospetto    di
          violazioni   costituenti reato, previste dal presente testo
          unico.
            4. Il coordinamento    tra  la  Guardia  di    finanza  e
          l'amministrazione    finanziaria       relativamente   agli
          interventi negli  impianti presso  i quali sono  costituiti
          gli  uffici finanziari di  fabbrica di  cui al comma  1  od
          uffici  doganali,   e' disciplinato,   anche riguardo  alle
          competenze in materia di   verbalizzazione,  con  direttiva
          del Ministro delle finanze.
            5.    Gli uffici  tecnici  di finanza  possono effettuare
          interventi presso  soggetti  che  svolgono    attivita'  di
          produzione   e   distribuzione   di   beni  e  servizi  per
          accertamenti  tecnici,  per  controllare,  anche   a   fini
          diversi    da    quelli    tributari,    l'osservanza    di
          disposizioni nazionali o   comunitarie. Tali  interventi  e
          controlli  possono  essere eseguiti   anche  dalla  Guardia
          di  finanza,  previo  il  necessario coordinaniento con gli
          uffici tecnici di finanza.
            6.   Il   personale    dell'amministrazione  finanziaria,
          munito   della speciale tessera di riconoscimento di cui al
          comma 2, avvalendosi del segnale  di  cui all'art.  24  del
          regolamento  di esecuzione  e  di attuazione   del   codice
          della   strada,   approvato   con   decreto  del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992,  n. 495 e la Guardia  di
          finanza  hanno    facolta'  di    effettuare i   servizi di
          controllo sulla circolazione   dei prodotti   di    cui  al
          presente    testo  unico,   anche mediante   ricerche   sui
          mezzi   di trasporto   impiegati.   Essi    hanno  altresi'
          facolta',  per  esigenze  di  tutela  fiscale,  di  apporre
          sigilli,    al      carico,    nonche'      di   procedere,
          gratuitamente,  al prelevamento di campioni".
            -   Si   riporta   il  testo    dell'art.  19  del  testo
          unico   delle  disposizioni  legislative    concernenti  le
          imposte  sulla    produzione  e  sui  consumi    e relative
          sanzioni penali  ed amministrative, approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
            "Art.   19    (Accertamento  delle  violazioni).    -  1.
          L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla
          produzione e sui consumi compete,    nei    limiti    delle
          attribuzioni  stabilite   dalla  legge  7 gennaio 1929,  n.
          4,  oltre che ai,  pubblici ufficiali   indicati  nel  capo
          II    del  titolo   II   della   stessa   legge, anche   ai
          funzionari dell'amministrazione finaziaria.   La  direzione
          compartimentale  delle  dogane   e delle  imposte indirette
          e'  competente      per   l'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative  relative  alle  violazioni  nel  cui ambito
          territoriale sono state accertate.
            2.  I processi  verbali di  accertamento dei  reati  sono
          trasmessi  dagli    agenti  verbalizzanti    in   originale
          all'autorita' chiamata    a  giudicare  ed    in  copia  al
          competente  ufficio  tecnico di  finanza, il quale,  a  sua
          volta,  liquidate   l'imposta   e le   penalita',    curera
          l'invio  di  altre  copie  alla   direzione compartimentale
          delle dogane e delle imposte  indirette  ed  al  ricevitore
          doganale.
            3.  I  verbali   di constatazione attinenti alle  accise,
          non relativi ad  accertamento di  reati, compilati    dalla
          Guardia  di finanza  nei depositi  fiscali sono  trasmessi,
          in    copia, all'ufficio  tecnico di finanza od alla dogana
          competenti".
            - Si riporta  il testo dell'art. 17, comma 1  della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
            "Art. 17  (Regolamenti).  - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del   Consiglio  dei
          ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro novanta giorni   dalla   richiesta,
          possono  essere  emanati  regolamenti  per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
            -    Si   riporta    il  testo  dell'art.  3  del   testo
          unico   delle  disposizioni  legislative    concernenti  le
          imposte  sulla    produzione  e  sui  consumi    e relative
          sanzioni penali  ed amministrative, approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
            "Art.  3   (Accertamento,  liquidazione e pagamento).   -
          1. Il  prodotto  da  sottoporre  ad  accisa    deve  essere
          accertato  per  quantita'  e qualita'.   La classificazione
          dei prodotti   soggetti ad   accisa e'  quella    stabilita
          dalla    tariffa  doganale    dell'Unione    europea    con
          riferimento  ai capitoli  ed ai  codici della  nomenclatura
          combinata delle merci (NC).
            2. Alle controversie relative   alla classificazione  dei
          prodotti   ai   fini     dell'accisa  si    applicano    le
          disposizioni  previste dal  testo unico delle  disposizioni
          legislative in materia  doganale, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica   23  gennaio  1973,  n.  43  e
          successive    modificazioni,    per    le      controversie
          doganali  con  la sostituzione   dell'ufficio tecnico    di
          finanza   alla dogana,  per gli adempimenti affidati a tale
          ufficio.
            3.   La   liquidazione   dell'imposta      si    effettua
          applicando    alla  quantita'    di    prodotto  l'aliquota
          d'imposta  vigente  alla data  di immissione in    consumo.
          Per    gli ammanchi,   si applicano  le aliquote vigenti al
          momento in cui  essi si  sono verificati ovvero,   se  tale
          momento    non  puo'    essere  determinato,    le aliquote
          vigenti all'atto della loro constatazione.
            4.  Il     pagamento  dell'accisa,  fatte   salve      le
          disposizioni  previste  per    i   singoli prodotti,   deve
          essere  effettuato, per  i  prodotti immessi in consumo nei
          primi quindici  giorni del mese, entro la fine dello stesso
          mese e, per i  prodotti immessi in consumo  nel periodo dal
          giorno 16  alla  fine del  mese,  entro il  giorno  15  del
          mese   successivo.   In   caso  di  ritardo  si     applica
          l'indennita' di mora del 6 per cento,  riducibile al 2  per
          cento  se  il pagamento  avviene entro cinque giorni  dalla
          data  di scadenza, e  sono, inoltre,  dovuti gli  interessi
          in   misura  pari  al  tasso  stabilito  per  il  pagamento
          differito  di  diritti  doganali.  Dopo  la  scadenza   del
          suddetto   termine,  non  e'  consentita  l'estrazione  dal
          deposito fiscale di altri prodotti  fmo      all'estinzione
          del      debito      d'imposta.      Per     i     prodotti
          d'importazione l'accisa  e' riscossa con   le  modalita'  e
          nei  termini  previsti  per   i diritti di   confine, fermo
          restando che  il pagamento non puo'  essere fissato per  un
          periodo  di  tempo superiore  a quello mediamente  previsto
          per  i prodotti  nazionali. L'imposta  e' dovuta anche  per
          i  prodotti  sottoposti ad  accisa  contenuti nelle   merci
          importate,  con lo stesso trattamento  fiscale previsto per
          i prodotti nazionali e comunitari".
            -  Si  riporta  il  testo    dell'art.   50   del   testo
          unico    delle  disposizioni  legislative    concernenti le
          imposte sulla    produzione  e  sui  consumi    e  relative
          sanzioni  penali   ed amministrative, approvato con decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
            "Art. 50   (Inosservanza di prescrizioni e  regolamenti).
          -  1.   Indipendentemente   dall'applicazione  delle   pene
          previste  per  le violazioni che costituiscono  reato,  per
          le  infrazioni alla disciplina delle  accise stabilita  dal
          presente    testo  unico    e  dalle    relative  norme  di
          esecuzione,   comprese   la   irregolare    tenuta    della
          contabilita'  o  dei  registri    prescritti  e la omessa o
          tardiva presentazione delle dichiarazioni      e    denunce
          prescritte,  si   applica  la   sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma  di denaro da lire 500 mila a lire 3
          milioni.
            2.   La  tenuta  della  contabilita' e  dei  registri  si
          considera  irregolare    quando  viene    accertata     una
          differenza    tra  le    giacenze  reali  e le   risultanze
          contabili superiore ai cali e  alle perdite di cui  all'art
          4.  Per  gli  impianti   di   distribuzione   stradale   di
          carburanti  si  considera irregolare la tenuta del registro
          di carico e scarico quando la   predetta differenza  supera
          un    dodicesimo  del calo annuo consentito   per i singoli
          carburanti,    riferito  alle  erogazioni  effettuate   nel
          periodo  preso  a    base  della verifica; per   i depositi
          commerciali di gasolio si considera  irregolare  la  tenuta
          del  registro  di  carico  e scarico quando la   differenza
          supera il 3 per mille delle quantita' di gasolio assunte in
          carico nel periodo preso a base della verifica.
            3.  La sanzione  di cui  al  comma 1  si applica  anche a
          chiunque esercita   le attivita'    senza  la    prescritta
          licenza    fiscale,  ovvero ostacola, in qualunque modo, ai
          militari  della  Guardia  di  finanza  ed   ai   funzionari
          dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della  speciale
          tessera  di  riconoscimento,   l'accesso   nei locali    in
          cui  vengono trasformati,  lavorati, impiegati  o custoditi
          prodotti  soggetti  od assoggettati ad accisa, salvo che il
          fatto costituisca reato.
            4. L'estrazione  di prodotti  sottoposti ad  accisa  dopo
          la  revoca  della   licenza di  cui  all'art.  5, comma  2,
          e' considerata,  agli effetti    sanzionatori,    tentativo
          di      sottrarre      al      pagamento  dell'imposta   il
          quantitativo  estratto, ancorche'  destinato ad  usi esenti
          od agevolati".
            -  Si    riporta il testo  dell'art. 1  del decreto legge
          31 dicembre 1996, n. 669,   convertito  con  modificazioni,
          dalla  legge 28 febbraio 1997, n. 30:
            "Art.   29   (Contributo  per l'acquisto  di  autoveicoli
          nuovi  a fronte   della rottamazione   di  analoghi    beni
          usati).   - 1.  Alle persone  fisiche  che  acquistano   in
          Italia,    anche   in   locazione finanziaria, un   veicolo
          nuovo  di fabbrica e  che consegnano   per la  rottamazione
          un  veicolo  immatricolato in   data anteriore al 1 gennaio
          1987 o   che nel  periodo    di  vigenza  dell'agevolazione
          superi    i dieci anni  dalla data  di immatricolazione  e'
          riconosciuto   un  contributo  statale    fino    a    lire
          unmilionecinquecentomila   per   i   veicoli  di cilindrata
          fino a  1.300 centimetri cubici e fino a  lire due  milioni
          per  i  veicoli    di cilindrata superiore, sempre che  sia
          praticato dal venditore   uno sconto   almeno    pari  alla
          misura    del contributo.  Il contributo e' corrisposto dal
          venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto
            2.  Il contributo  spetta  per  gli acquisti   effettuati
          tra  il    7 gennaio   1997   e il   30  settembre  1997  e
          risultanti   da   contratto stipulato   dal  venditore    e
          dall'acquirente nello  stesso periodo  a condizione che:
            a)  il    veicolo  acquistato  sia    un'autovettura o un
          autoveicolo per trasporto promiscuo,  di cui  all'art.  54,
          comma  1,  lettere  a)    e  c), del decreto legislativo 30
          aprile  1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;
            b) il veicolo    consegnato  per  la  rottamazione    sia
          un'autovettura  o  un  autoveicolo per trasporto promiscuo,
          di cui all'art. 54, comma 1, lettere a)  e c), del  decreto
          legislativo  30  aprile 1992,  n. 285, e che sia intestato,
          da data anteriore al 30 giugno  1996, allo stesso  soggetto
          intestatario  del veicolo  nuovo  o  ad uno  dei  familiari
          conviventi  alla  data    di  acquisto  del  veicolo nuovo,
          ovvero, in caso di   locazione  finanziaria    del  veicolo
          nuovo,  che   sia intestato   al soggetto  utilizzatore del
          suddetto  veicolo o  a  uno dei  predetti familiari;
            c)    nell'atto    di    acquisto     sia   espressamente
          dichiarato    che   il veicolo consegnato e' destinato alla
          rottamazione e siano  indicate  le  misure    dello  sconto
          praticato  e    del  contributo   statale di   cui al comma
          precedente
            3. Entro quindici giorni dalla    data  di  consegna  del
          veicolo  nuovo, il  venditore ha  l'obbligo  di  consegnare
          il  veicolo  usato ad  un demolitore   e   di    provvedere
          direttamente    o    tramite   delega   alla richiesta   di
          cancellazione   per demolizione   al   pubblico    registro
          automobilistico.
            3-bis.    I  veicoli   usati, di   cui al   comma 3,  non
          possono  essere rimessi in circolazione e vanno  avviati  o
          alle   case   costruttrici   o   ai   centri  appositamente
          autorizzati, anche convenzionati con   le  stesse  al  fine
          della  messa in  sicurezza, della demolizione, del recupero
          di materiali e della rottamazione.
            4.   Le   imprese   costruttrici   o   importatrici   del
          veicolo    nuovo  rimborsano  al    venditore l'importo del
          contributo  e recuperano detto importo quale    credito  di
          imposta per  il versamento  delle ritenute dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche  operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta  sui redditi   da lavoro    dipendente,
          dell'imposta   sul     reddito  delle     persone  fisiche,
          dell'imposta  sul    reddito  delle   persone   giuridiche,
          dell'imposta locale  sui redditi  e dell'imposta sul valore
          aggiunto,   dovute anche in acconto per  l'esercizio in cui
          viene  richiesto  al  pubblico    registro  automobilistico
          l'originale   del   certificato   di  proprieta'  e  per  i
          successivi.
            5. Fino al  31 dicembre del quinto  anno  successivo    a
          quello in cui e'  stata emessa  la fattura  di vendita,  le
          imprese     costruttrici  o  importatrici  conservano    la
          seguente documentazione, che  deve essere ad essi trasmessa
          dal venditore:
            a)  copia  della  fattura  di  vendita  e  dell'atto   di
          acquisto;
            b)  copia    del libretto di   circolazione e del  foglio
          complementare del veicolo usato;
            c) copia della domanda di cancellazione  per  demolizione
          del  veicolo  usato    e   originale   del   certificato di
          proprieta'      rilasciato       dal   pubblico    registro
          automobilistico;
            d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto
          dal comma 2, lettera  b).
            5-    bis.    Fuori  dell'ipotesi disciplinata  dal comma
          3, per l'annotazione nel pubblico  registro automobilistico
          della cessazione dalla circolazione dei    veicoli  di  cui
          all'art.  54,    comma 1, lettere a)  e   c),  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.  285, immatricolati  in
          data  anteriore al  1 gennaio  1987 ed  intestati a persone
          fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli  emolumenti
          in  favore  dell'Automobile Club d'Italia sono a carico del
          bilancio dello Stato, se   la richiesta   della  formalita'
          e'  presentata  nel periodo compreso fra la data di entrata
          in vigore della legge di conversione del  presente  decreto
          ed  il  31  dicembre  1998.  Con decreto del Ministro delle
          finanze,   di concerto   con il Ministro    di  grazia    e
          giustizia,  sono stabilite  le modalita'  di corresponsione
          di  detti emolumenti.  Per conseguire i  benefici  indicati
          nel  primo  periodo,  il  richiedente  la  formalita'  deve
          espressamente dichiarare,  nel  relativo  modello,  di  non
          fluire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di
          falsa  dichiarazione  i  predetti benefici sono revocati di
          diritto
            6.   Con   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, di concerto con  il Ministro
          delle  finanze,  possono  essere  emanate  disposizioni  di
          attuazione del presente articolo.
            7.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni di  cui  al
          presente  articolo,  valutato  per  l'anno 1997 in lire 160
          miliardi, si fa fronte mediante  corrispondente   riduzione
          dello  stanziamento  iscritto  al capitolo 6856 dello stato
          di    previsione  del  Ministero  del  tesoro  per   l'anno
          finanziario        medesimo,    all'uopo       parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei Ministri.   Il predetto importo  e' iscritto
          su  apposito  capitolo    dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli
          appropriati capitoli dell'entrata.
            8.    Con  provvedimenti   legislativi di   variazioni di
          bilancio, gli eventuali miglioramenti  del saldo  netto  da
          finanziare derivanti nel triennio 1997-1999  dalle maggiori
          entrate  accertate   in connessione con le maggiori vendite
          realizzate   per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente    articolo  potranno,  in  deroga    alla vigente
          normativa contabile, essere    acquisiti  a  reintegrazione
          dell'accantonamento di cui al comma 7".
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   57 del  decreto
          legislativo  30 aprile 1992, n. 285:
            "Art. 47   (Macchine  agricole).      -  1.  Le  macchine
          agricole sono macchine  a ruote  o a  cingoli destinate  ad
          essere    impiegate nelle attivita'  agricole  e  forestali
          e  possono,  in  quanto  veicoli, circolare su strada   per
          il  proprio  trasferimento  e    per il trasporto per conto
          delle  aziende agricole e forestali di  prodotti agricoli e
          sostanze  di  uso  agrario,   nonche'   di   addetti   alle
          lavorazioni;   possono,   altresi',   portare  attrezzature
          destinate alla esecuzione di dette attivita'.
            2. Ai  fini della  circolazione su strada    le  macchine
          agricole si distinguono in:
               a) Semoventi:
            1)  trattrici agricole:  macchine a  motore  con o  senza
          piano  di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
          atte   alla   trazione,  concepite  per  tirare,  spingere,
          portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche'
          azionare determinati strumenti, eventualmente  equipaggiate
          con    attrezzature portate   o semiportate  da considerare
          parte integrante della trattrice agricola;
            2) macchine agricole operatrici  a    due  o  piu'  assi:
          macchine  munite  o   predisposte per   l'applicazione   di
          speciali apparecchiature   per l'esecuzione  di  operazioni
          agricole;
            3)  macchine  agricole   operatrici ad un asse:  macchine
          guidabili da conducente   a terra,   che    possono  essere
          equipaggiate    con       carrello   separabile   destinato
          esclusivamente al  trasporto  del    conducente.  La  massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
               b) Trainate:
            1)    macchine    agricole    operatrici:  macchine   per
          l'esecuzione  di operazioni agricole e per il trasporto  di
          attrezzature  e di accessori funzionali per  le lavorazioni
          meccanico- agrarie,   trainabili dalle macchine    agricole
          semoventi  ad   eccezione  di  quelle di  cui  alla lettera
          a), numero 3);
            2)  rimorchi agricoli:  veicoli  destinati al   carico  e
          trainabili    dalle      trattrici   agricole;      possono
          eventualmente   essere muniti   di apparecchiature      per
          lavorazioni     agricole;  qualora   la   massa complessiva
          a  pieno  carico  non   sia  superiore  a   1,5   t,   sono
          considerati parte integrante della trattrice traente.
            3.  Ai fini  della  circolazione su  strada,  le macchine
          agricole  semoventi    a  ruote   pneumatiche o   a sistema
          equivalente non  devono essere atte  a superare,  su strada
          orizzontale,   la  velocita'    di  40  km/h;  le  macchine
          agricole  a ruote metalliche, semi  pneumatiche o a cingoli
          metallici,  purche'  muniti   di   sovrappattini,   nonche'
          le  macchine   agricole   operatrici   ad   un    asse  con
          carrello  per   il conducente non devono  essere  atte    a
          superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h;
            4.  Le  macchine agricole  di cui alla lettera a), numeri
          1) e 2), e di cui alla   lettera  b),  numero  1),  possono
          essere    attrezzate con un numero di posti per gli addetti
          non superiore a tre, compreso quello  del  conducente;    i
          rimorchi    agricoli  possono    essere  adibiti    per  il
          trasporto  esclusivo   degli  addetti,    purche'    muniti
          di  idonea attrezzatura non permanente".
            -  Per il  testo dell'art.  29 del  decreto legge  n. 669
          del 1996 convertito,  con modificazioni  dalla legge  n. 30
          del 1997  si veda nelle note precedenti.
            -   Si  riporta  il  testo  del  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n.    626:  "Attuazione  delle    direttive
          89/391/CEE,     89/654/CEE,     89/665/CEE,     89/656/CEE,
          90/269/CEE,    90/270/CEE,    90/394/CEE    e    90/679/CEE
          riguardanti   il   miglioramento della  sicurezza  e  della
          salute  dei lavoratori sul luogo di lavoro".
            -  Si  riporta l'epigrafe  della  legge  25  luglio 1952,
          n.    949:    "Provvedimenti      per      lo      sviluppo
          dell'economia   e   incremento dell'occupazione".
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 22 della
          legge 7 agosto 1997, n. 266: "5. Le  imprese costruttrici o
          importatrici del veicolo nuovo  rimborsano    al  venditore
          l'importo  del    contributo  e  recuperano detto   importo
          quale credito   di   imposta   per il   versamento    delle
          ritenute  dell'imposta   sul reddito  delle persone fisiche
          operate in qualita'  di sostituto  d'imposta sui    redditi
          da    lavoro  dipendente, dell'imposta   sul reddito  delle
          persone  fisiche, dell'imposta  sul reddito  delle  persone
          giuridiche,   dell'      imposta   locale   sui  redditi  e
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   dovute   anche   in
          acconto    per l'esercizio    in    cui    viene  richiesto
          dal   pubblico   registro automobilistico  l'originale  del
          certificato di  proprieta' e  per i successivi; in  caso di
          ciclomotori,  per   l'esercizio nel   corso del quale viene
          emessa la fattura di vendita".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  112,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "112.   Per le   esigenze organizzative    e  finanziarie
          connesse  alla  ristrutturazione  delle   Forze armate, con
          decreto  del Presidente del Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta  del   Ministro  della  difesa, sentiti i Ministri
          del tesoro e delle finanze,  sono individuati gli  immobili
          da  inserire  in   apposito  programma  di  dismissioni  da
          realizzare secondo le seguenti procedure:
            a)  le alienazioni,  permute,  valorizzazioni e  gestioni
          dei    beni  potranno essere   effettuate, anche in  deroga
          alla legge   24  dicembre  1908,  n.  783,    e  successive
          modificazioni,   ed    al  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 17 giugno 1909,  n. 454, nonche' alle  norme  sulla
          contabilita'   generale   dello  Stato,  fermi  restando  i
          principi generali dell'ordinamento  giuridico    contabile,
          mediante   conferimento  di apposito incarico  a societa' a
          prevalente      capitale   pubblico,   avente   particolare
          qualificazione professionale   ed esperienza    commerciale
          nel settore immobiliare;
            b)  relativamente  alle  attivita'    di  utilizzazione e
          valorizzazione,  nonche'     permuta     dei  beni      che
          interessino    enti  locali,    anche    in  relazione alla
          definizione   ed attuazione di opere    ed  interventi,  si
          potra'  procedere  mediante accordi  di.programma ai  sensi
          e  per gli effetti di quanto disposto  dall'art.  27  della
          legge 8 giugno 1990, n.  142;
            c)  alla   determinazione del   valore dei  beni provvede
          la societa' affidataria  tenendo  conto   della   incidenza
          delle       valorizzazioni   conseguenti   alle   eventuali
          modificazioni degli strumenti urbanistici rese   necessarie
          dalla    nuova    utilizzazione.    La     valutazione   e'
          approvata dal Ministro  della difesa a seguito di    parere
          espresso  da  una  commissione  di  congruita' nominata con
          decreto del Ministro della difesa,  composta  da  esponenti
          dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze,  dei
          lavori  pubblici    e  da    un  esperto  in    possesso di
          comprovata professionalita' nel settore,    su  indicazione
          del  Ministro della   difesa, presieduta  da un  magistrato
          amministrativo  o da  un avvocato dello Stato;
            d) i contratti di trasferimento   di  ciascun  bene  sono
          approvati  dal  Ministro della  difesa; l'approvazione puo'
          essere  negata qualora il contenuto   convenzionale,  anche
          con   riferimento    ai  termini    ed  alle  modalita'  di
          pagamento del  prezzo e di   consegna del    bene,  risulti
          inadeguato  rispetto  alle esigenze   della Difesa anche se
          sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
            e)  ai fini  delle permute   e delle   alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,   secondo appositi  programmi, il
          Ministero della  difesa comunica l'elenco di tali  immobili
          al  Ministero  per  i  beni  culturali ed ambientali che si
          pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla  ricezione
          della  comunicazione in  ordine alla  eventuale sussistenza
          dell'interesse    storicoartistico  individuando,   in caso
          positivo, le singole  parti    soggette  a    tutela  degli
          immobili    stessi.  Per    i  beni  riconosciuti di   tale
          interesse si   applicano  le  disposizioni    di  cui  agli
          articoli    24  e seguenti della   legge 1 giugno 1939,  n.
          1089. Le approvazioni  e le   autorizzazioni di   cui  alla
          predetta  legge    sono  rilasciate  entro e   non oltre il
          termine  di    centottanta  giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta;
            f)  le risorse  derivanti dalle procedure di  alienazione
          e gestione dei beni sono  versate  in    apposito  capitolo
          dello stato di previsione dell'entrata  del bilancio  dello
          Stato    per  essere   riassegnate allo stato di previsione
          del Ministero della difesa  nella misura massima di    lire
          410    miliardi    nell'anno 1997,   per   il conseguimento
          degli obiettivi  di  cui  al  presente  comma e   per    la
          realizzazione    di strutture   ed infrastrutture  militari
          nelle  regioni in  cui risulta piu' limitata   la  presenza
          di  unita'  e    reparti  delle   Forze armate, nonche' per
          l'adeguamento delle infrastrutture civili  esistenti  nelle
          medesime    regioni, finalizzato   alle esigenze  operative
          delle   Forze armate. Per   gli  esercizi    successivi  la
          quota  di   riassegnazione e' stabilita annualmente in sede
          di legge finanziaria".
            - Si riporta l'epigrafe del decreto  legge  30  settembre
          1994,  n.564, convertito, con modificazioni  dalla legge 30
          novembre  1994, n. 656:  "Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale".
            -  Si   riporta il numero 27-ter  dell'art. 10 del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "27-       ter.      Le prestazioni   sociosanitarie,  di
          assistenza domiciliare o ambulatoriale,    in  comunita'  e
          simili,    in  favore  degli  anziani ed inabili adulti, di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli   handicappati
          psicofisici,  dei   minori  anche  coinvolti  in situazioni
          di  disadattamento   e di  devianza, rese  da organismi  di
          diritto pubblico,   da istituzioni  sanitarie  riconosciute
          che  erogano  assistenza   pubblica previste   all'art.  41
          della   legge 23   dicembre 1978,   n. 833,   o  da    enti
          aventi finalita'  di assistenza  sociale, direttamente".
            -  Si riporta l'epigrafe della legge 23 dicembre 1977, n.
          952:
            "Modificazione  delle  norme  sulla  registrazione  degli
          atti  da prodursi al  pubblico registro  automobilistico  e
          di altre  norme in materia di imposte di registro".