Art. 17. (a)
                    (( Funzioni dei dirigenti ))
((  1.  I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
  a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
  b) curano l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando
i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
  c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai  dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
  d)  dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che
da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  e)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e   delle   risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  12 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 17 sostituto:
  "Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1.  Al  dirigente
competono  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle  attribuzioni di cui
all'art.  3:
   a) la  direzione,  secondo  le  vigenti  disposizioni,  di  uffici
centrali  e  periferici  con  circoscrizione  non  inferiore a quella
provinciale o di particolare rilevanza;
   b)   la    direzione    e    il    coordinamento    dei    sistemi
informaticostatistici e del relativo personale;
   c)  l'esercizio  dei  poteri  di  spesa, per quanto di competenza,
nonche' dei  poteri  di  gestione  inerenti  alla  realizzazione  dei
progetti adottati dal dirigente generale;
   d)   la   verifica   periodica   del  carico  di  lavoro  e  della
produttivita'   dell'ufficio,   previo   eventuale   esame   con   le
organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  45, comma 8, secondo le
modalita' di cui all'art.   10;  la  verifica  sulle  stesse  materie
riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei
confronti  del  personale,  ivi  comprese  in  caso  di insufficiente
rendimento  o  per  situazione  di  esubero,  le  iniziative  per  il
trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
   e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di
competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
   f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei
responsabili  dei  procedimenti  che  fanno  capo  all'ufficio  e  la
verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del  rispetto  dei
termini e degli altri adempimenti;
   g)  le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
propria competenza e, ove  preposto  ad  un  ufficio  periferico,  le
richieste    di    pareri    agli    organi   consultivi   periferici
dell'amministrazione;
   h) la formulazione di proposte al  dirigente  generale  in  ordine
anche   all'adozione   di   progetti   e   ai   criteri  generali  di
organizzazione degli uffici.
  2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma  1,
lettera  a),  provvede  in  particolare alla gestione del personale e
delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti  uffici  ed
e'   sovraordinato   agli   uffici   di  livello  inferiore  operanti
nell'ambito della circoscrizione,  nei  confronti  dei  quali  svolge
altresi'  funzioni  di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede
inoltre all'adeguamento dell'orario di  servizio  e  di  apertura  al
pubblico  tenendo  conto  della specifica realta' territoriale, fatto
salvo il disposto di cui all'art.  36 della legge 8 giugno  1990,  n.
142,  nonche'  all'articolazione  dell'orario contrattuale di lavoro,
previo  eventuale  esame  con  le  organizzazioni  sindacali  di  cui
all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10".