Art. 17.
                             Definizioni
  1.  Le funzioni  amministrative relative  alla materia  "industria"
comprendono   qualsiasi   attivita'  imprenditoriale   diretta   alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e
allo scambio di  semilavorati, di merci e di  beni anche immateriali,
con esclusione delle funzioni  relative alle attivita' artigianali ed
alle  altre  attivita'  produttive  di spettanza  regionale  in  base
all'articolo 117,  comma primo,  della Costituzione  e ad  ogni altra
disposizione vigente.
  2. Sono comprese  nella materia anche le attivita'  di erogazione e
scambio di servizi a sostegno delle  attivita' di cui al comma 1, con
esclusione  comunque delle  attivita' creditizie,  di intermediazione
finanziaria, delle attivita' concernenti  le societa' fiduciarie e di
revisione e di quelle di assicurazione.
 
          Nota all'art. 17:
            -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art.  117.  -  La  regione emana per le seguenti materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni:
             ordinamento  degli  uffici  e  degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
             circoscrizioni comunali;
             polizia locale urbana e rurale;
             fiere e mercati;
             beneficenza   pubblica   ed   assitenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
             istruzione   artigiana   e  professionale  e  assistenza
          scolastica;
             musei e biblioteche di enti locali;
             urbanistica;
             turismo ed industria alberghiera;
             tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
             viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di  interesse
          regionale;
             navigazione e porti lacuali;
             acque minerali e termali;
             cave e torbiere;
             caccia;
             pesca nelle acque interne;
             agricoltura e foreste;
             artigianato.
            Altre materie indicate da leggi costituzionali.
            Le  leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".