Art. 17 
           Richiesta di informazioni sulle partecipazioni 
 
  1. La Banca d'Italia e la  CONSOB,  indicando  il  termine  per  la
risposta, possono richiedere: 
    a) alle SIM, alle societa'  di  gestione  del  risparmio  e  alle
SICAV, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto  risulta  dal
libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati  a  loro
disposizione; 
    b) alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che  partecipano
al capitale dei soggetti indicati  nella  lettera  a),  l'indicazione
nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci,  dalle
comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; 
    c)  agli  amministratori  delle  societa'  e   degli   enti   che
partecipano al capitale delle SIM, delle  societa'  di  gestione  del
risparmio e delle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti; 
    d) alle societa' fiduciarie che  partecipano  al  capitale  delle
societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.