Art. 17 Richiesta di informazioni sulle partecipazioni 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; c) agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti; d) alle societa' fiduciarie che partecipano al capitale delle societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.