Art. 17.
                     (Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi
per  appalti  pubblici  o  intrattengano  rapporti convenzionali o di
concessione  con  pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare
preventivamente    alle    stesse   la   dichiarazione   del   legale
rappresentante  che  attesti  di  essere  in  regola con le norme che
disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei disabili, nonche' apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.