Art. 17 (Norme transitorie) 1. I collegi sindacali di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.,e successive modificazioni. Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui al citato articolo 3-ter sono svolte dai collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. 2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono portate a termine secondo le norme vigenti. 3. Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della dirigenza sanitaria gia' banditi, nonche' le graduatorie esistenti ed ancora valide. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 giugno 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISCO, Ministro delle finanze BASSOLINO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato RONCHI, Ministro dell'ambiente ZECCHINO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale BELLILLO, Ministro per gli affari regionali PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO