Art. 17 Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) i magazzini o le stive, nei quali si opera con carrelli, siano convenientemente aerati; b) sia apposta ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico del carrello impiegabile.