Art. 17. Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero 1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica, (( a decorrere dal 1° gennaio 2009, )) nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate (( negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo )) ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi da 280 a 283 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni: «280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento e' elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici di ricerca.». «281. - Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.». «282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.». «283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.». Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 recante «Approvazione del regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1977, n. 268. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.