Art. 17.


      Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici


  1.  Le  direzioni  regionali  per  i beni culturali e paesaggistici
coordinano  l'attivita'  delle strutture periferiche del Ministero di
cui  all'art.  16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel
territorio   regionale;   ((  queste  ultime,  ))  pur  nel  rispetto
dell'autonomia   scientifica   degli  archivi  e  delle  biblioteche,
costituiscono  articolazione  delle  direzioni  regionali.  Curano  i
rapporti  del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni,
gli  enti  locali  e  le  altre  istituzioni  presenti  nella regione
medesima.
  2.  L'incarico  di  Direttore  regionale  per  i  beni  culturali e
paesaggistici  e'  conferito  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
previa   comunicazione   al  Presidente  della  regione,  sentito  il
Segretario generale.
  3. Il Direttore regionale, in particolare:
   a) esercita sulle attivita' degli uffici di cui all'art. 16, comma
1,  lettere  b),  c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo,
coordinamento,  controllo  e,  solo in caso di necessita' ed urgenza,
informati   il  direttore  generale  competente  per  materia  ed  il
Segretario generale, avocazione e sostituzione;
   b)  riferisce  trimestralmente  ai  direttori generali centrali di
settore sull'andamento dell'attivita' di tutela svolta;
   c)  verifica  la  sussistenza  dell'interesse  culturale  nei beni
appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;
   ((  d)  dichiara,  su  proposta delle competenti soprintendenze di
settore,  l'interesse  culturale delle cose, a chiunque appartenenti,
ai sensi dell'art. 13 del Codice; ))
   e)  detta, su proposta delle competenti soprintendenze di settore,
prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice;
   ((  e-bis)  autorizza  gli  interventi  di  demolizione, rimozione
definitiva,  nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte,
da eseguirsi ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice,   fatta   eccezione   per   i  casi  di  urgenza,  nei  quali
l'autorizzazione  e'  rilasciata dalla competente soprintendenza, che
informa contestualmente lo stesso direttore regionale; ))
   f)  dispone  il  concorso  del  Ministero,  sulla  base di criteri
definiti  dalle  direzioni  generali centrali di settore, nelle spese
effettuate  dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali
per  interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35
del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37;
   ((  g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le
proprie  valutazioni,  le  proposte  di prelazione che gli pervengono
dalle  soprintendenze  destinatarie,  ai sensi dell'art. 62, comma 1,
del  Codice,  della  denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice,
ovvero  le  proposte  di  rinuncia  ad  essa. Con le stesse modalita'
trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte
di  prelazione  formulate  dalla  regione o dagli altri enti pubblici
territoriali  interessati  e,  su indicazione del direttore medesimo,
comunica  alla  regione  o  agli  altri enti pubblici territoriali la
rinuncia  dello  Stato  alla  prelazione,  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 62, comma 3, del Codice; ))
   h)  autorizza  le  alienazioni,  le  permute,  le  costituzioni di
ipoteca  e  di  pegno  e ogni altro negozio giuridico che comporta il
trasferimento  a  titolo  oneroso  di  beni culturali, ai sensi degli
articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
   i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali
gli  interventi  necessari  per  assicurarne la conservazione, ovvero
dispone,  allo  stesso  fine,  l'intervento  diretto del Ministero ai
sensi dell'art. 32 del Codice;
   l)  concede  l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai
sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
   ((  m)  esprime  l'assenso  del  Ministero, sulla base dei criteri
fissati  dal  Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale,  sulle  proposte  di  acquisizione  in  comodato  di  beni
culturali  di  proprieta'  privata,  formulate  dagli  uffici  di cui
all'art.  16,  comma  1,  lettere  b),  c), d), e) e f), presenti nel
territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali
formulate,   ai  medesimi  uffici,  da  soggetti  pubblici  ai  sensi
dell'art. 44 del Codice; ))
   n) esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di
conferenza  di  servizi,  per gli interventi in ambito regionale, che
riguardano le competenze di piu' soprintendenze di settore;
   o)  richiede  alle  commissioni  provinciali,  anche su iniziativa
delle   Soprintendenze  di  settore,  l'adozione  della  proposta  di
dichiarazione  di  interesse  pubblico  per  i beni paesaggistici, ai
sensi dell'art. 138 del codice;
   ((  o-bis)  adotta, su proposta del soprintendente e previo parere
della regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la dichiarazione di
notevole  interesse  pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai
sensi dell'art. 141 del medesimo Codice;
   o-ter)  provvede,  anche  d'intesa  con la regione o con gli altri
enti   pubblici   territoriali   interessati   e   su   proposta  del
soprintendente,  alla  integrazione del contenuto delle dichiarazioni
di  notevole  interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici,
ai sensi dell'art. 141-bis del Codice;
   o-quater)  stipula  l'intesa  con  la  regione  per  la  redazione
congiunta    dei   piani   paesaggistici,   limitatamente   ai   beni
paesaggistici  di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del
Codice; ))
   p)  propone  al Ministro, (( per il tramite del direttore generale
competente ad esprimere il parere di merito, )) la stipulazione delle
intese di cui (( all'art. 143, comma 2, del Codice; ))
   ((  q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la
proposta   da   inoltrare  al  Ministro  per  l'approvazione  in  via
sostitutiva   del   piano   paesaggistico,   limitatamente   ai  beni
paesaggistici  di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del
Codice; ))
   (( r) (soppressa); ))
   s)   unifica   ed  aggiorna  le  funzioni  di  catalogo  e  tutela
nell'ambito  della regione di competenza, secondo criteri e direttive
(( forniti dal Segretario generale; ))
   t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei
programmi  annuali  e  pluriennali  e  nei  relativi  piani di spesa,
individuando  le  priorita'  anche sulla base delle indicazioni degli
uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f);
   u)  stipula,  previa  istruttoria della soprintendenza competente,
accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di
interventi  conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero,
al  fine  di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da
parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del codice;
   v)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  il  pagamento  od il
recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a
riscuotere  in  relazione  all'esercizio delle funzioni e dei compiti
attribuiti;
   z)  predispone,  d'intesa  con  le regioni, i programmi ed i piani
finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di  riqualificazione,
recupero  e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di
tutela dei beni paesaggistici;
   aa)   propone   al   direttore  generale  competente  i  programmi
concernenti  studi,  ricerche  ed  iniziative scientifiche in tema di
catalogazione  e  inventariazione  dei  beni  culturali,  definiti in
concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove
l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in
collaborazione  con  le  regioni,  le  universita'  e  le istituzioni
culturali   e   di   ricerca;  promuove,  in  collaborazione  con  le
universita',  le  regioni e gli enti locali, la formazione in materia
di   tutela   del   paesaggio,   della   cultura   e  della  qualita'
architettonica e urbanistica;
   bb)  promuove,  presso  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, la
diffusione  della  storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio
culturale  della  regione,  attraverso programmi concordati (( con il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, per il
tramite  del  Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale; ))
   cc)  vigila  sulla  realizzazione delle opere d'arte negli edifici
pubblici  ai  sensi  della  legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive
modificazioni;
   dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore ((
e  sulla  base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per
la  valorizzazione del patrimonio culturale, )) l'affidamento diretto
o   in   concessione  delle  attivita'  e  dei  servizi  pubblici  di
valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice;
   ee)  svolge  le  funzioni di stazione appaltante in relazione agli
interventi  conservativi  da  effettuarsi  con  fondi  dello  Stato o
affidati  in  gestione  allo  Stato  sui  beni culturali presenti nel
territorio di competenza;
   ff)  organizza  e  gestisce  le risorse strumentali ed umane degli
uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti
dotati  di  speciale  autonomia;  l'assegnazione  del  personale agli
uffici   viene   disposta   sentita  la  ((  Direzione  generale  per
l'organizzazione,  gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed
il  personale,  ))  nonche'  la  Direzione  generale  competente  per
materia;
   gg)  cura  le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a
livello regionale;
   hh)  fornisce  al Segretario generale le valutazioni di competenza
ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera i).
  4.  I  direttori  regionali  possono delegare i compiti di cui alle
lettere  i),  l),  u) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le
iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.
  5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono
funzionalmente,  per  quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla ((
Direzione   generale   per  l'organizzazione,  gli  affari  generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale.
  6.  Le  Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si
articolano  negli  uffici  dirigenziali di livello non generale sotto
numericamente indicati:
   a)  Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e paesaggistici
dell'Abruzzo,  articolata  in  quattro uffici dirigenziali di livello
non generale;
   b)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Basilicata,  articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non
generale;
   c)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Calabria,  articolata  in  quattro uffici dirigenziali di livello non
generale;
   d)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Campania,  articolata  in  nove  uffici  dirigenziali  di livello non
generale;
   e)  Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e paesaggistici
dell'Emilia  Romagna,  articolata  in  dodici  uffici dirigenziali di
livello non generale;
   f)  Direzione  regionale  per i beni culturali e paesaggistici del
Friuli-Venezia  Giulia,  articolata  in cinque uffici dirigenziali di
livello non generale;
   g)  Direzione  regionale  per i beni culturali e paesaggistici del
Lazio,  articolata  in  undici  uffici  dirigenziali  di  livello non
generale;
   h)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Liguria,  articolata  in  sei  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale;
   i)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia,  articolata  in  nove  uffici  dirigenziali di livello non
generale;
   l)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle
Marche,  articolata  in  quattro  uffici  dirigenziali di livello non
generale;
   m)  Direzione  regionale  per i beni culturali e paesaggistici del
Molise,  articolata  in  quattro  uffici  dirigenziali di livello non
generale;
   n)  Direzione  regionale  per i beni culturali e paesaggistici del
Piemonte,  articolata  in  sette  uffici  dirigenziali di livello non
generale;
   o)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia,  articolata  in  sette  uffici  dirigenziali  di  livello non
generale;
   p)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Sardegna,  articolata  in  sei  uffici  dirigenziali  di  livello non
generale;
   q)  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non
generale;
   r)  Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e paesaggistici
dell'Umbria,  articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non
generale;
   s)  Direzione  regionale  per i beni culturali e paesaggistici del
Veneto,  articolata  in  nove  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale. ))